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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine
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Ordinanza sui fondi propri
b. la parte scoperta del fabbisogno necessario per rettifiche di valore e accantonamenti dell’esercizio corrente;
c. l’avviamento («goodwill»), compreso l’avviamento incluso nella valutazione di partecipazioni rilevanti a imprese attive nel settore finanziario al di fuori del perimetro di consolidamento, e i valori immateriali, eccettuati i diritti per il servizio dei mutui ipotecari («Mortgage Servicing Rights», MSR);
d. le attività fiscali differite («Deferred Tax Assets», DTA) la cui realizzazione dipende dalla redditività futura, fatta salva la compensazione con passività fiscali differite secondo il capoverso 2; sono escluse dalla deduzione le attività fiscali differite dovute a differenze temporanee che sono soggette a deduzioni in base ai valori soglia di cui agli articoli 39 e 40;
e. i ricavi provenienti dalla vendita di crediti correlati a transazioni di cartolarizzazione;
f. i crediti iscritti a bilancio nei confronti di istituti della previdenza professionale orientati alle prestazioni, la cui deduzione deve rispettare le relative prescrizioni del CAP8;
g. i propri titoli di partecipazione detenuti direttamente o indirettamente, figuranti o non figuranti nel portafoglio di negoziazione, che sono parte dei fondi propri di base di qualità primaria, per l’importo delle posizioni lunghe nette di cui all’articolo 52, sempreché tali titoli non siano già stati addebitati al conto economico;
h. le partecipazioni qualificate al capitale di un’altra impresa attiva nel settore finanziario, sempreché questa da parte sua partecipi al capitale della banca («Reciprocal Holdings»);
i. le deduzioni determinate dall’opzione scelta dalla banca nell’ambito delle disposizioni di consolidamento di cui agli articoli 7 capoverso 4, 8 capoversi 2 e 3 nonché 9 capoversi 1 e 3.
2Le attività fiscali differite di cui al capoverso 1 lettera d possono essere compensate nell’ambito della medesima competenza fiscale geografica e materiale con le passività fiscali differite, sempreché l’autorità fiscale corrispondente ammetta la compensazione.
3Le banche che applicano l’approccio basato sul rating interno («Internal Ratingsbased Approach», IRB; art. 77) oltre alle deduzioni di cui al capoverso 1 devono dedurre l’importo delle perdite previste computate secondo l’IRB che supera le rettifiche di valore secondo il CAP.
4Se la FINMA non ammette una ponderazione in funzione del rischio secondo l’allegato 4 numeri 1.1 o 1.2, nel quadro del calcolo per il singolo istituto, oltre alle deduzioni di cui al capoverso 1, vanno dedotte le posizioni lunghe nette, calcolate conformemente all’articolo 52, delle partecipazioni detenute direttamente in imprese attive nel settore finanziario soggette all’obbligo di consolidamento.
8 Lo standard CAP è riportato nell’allegato 1 n. 2.