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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine
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Ordinanza sui fondi propri
Allegato (N. III)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 23 gennaio 193154 sull’emissione di obbligazioni fondiarie
Art. 14b Copertura minima
1Il valore nominale della copertura dei mutui dei membri deve sempre ammontare almeno al 115 per cento del valore nominale dei mutui delle centrali.
2Il valore della copertura dei mutui computabile tenendo conto della quota di finanziamento esterno (limiti di prestito) deve sempre ammontare almeno al 108 per cento del valore nominale dei mutui delle centrali. La FINMA può stabilire un livello minimo di copertura più elevato.
Titolo dopo l’art. 17
V. Bilancio, conto economico, rapporto di gestione e pubblicazione
Art. 21bisPubblicazione
Le centrali devono pubblicare almeno semestralmente ed entro due mesi dal giorno di riferimento del bilancio intermedio le seguenti informazioni:
a. il valore delle obbligazioni fondiarie e della copertura;
b. la ripartizione dell’aggregato di copertura per sede e tipologia dell’immobile e in base all’entità delle singole esigenze di copertura;
c. il prodotto degli interessi delle obbligazioni fondiarie e della copertura;
d. il rischio di cambio;
e. la struttura delle scadenze delle obbligazioni fondiarie e della copertura;
f. la quota delle esigenze di copertura scadute da più di 90 giorni.
2. Ordinanza del 30 aprile 201455 sulle banche
54 RS 211.423.41
55 RS 952.02