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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine

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Ordinanza sui fondi propri

c. dal 31 dicembre 2025: al 280 per cento;

d. dal 31 dicembre 2026 al 30 dicembre 2027: al 340 per cento.

2Il fattore di ponderazione in funzione del rischio per le posizioni secondo l’allegato 4 numero 1.4 ammonta:

a. dal 1° luglio 2024: al 130 per cento;

b. dal 31 dicembre 2024: al 160 per cento;

c. dal 31 dicembre 2025: al 190 per cento;

d. dal 31 dicembre 2026 al 30 dicembre 2027: al 220 per cento.

Art. 148r Comunicazione di grandi rischi e di altri rischi di credito rilevanti

Le comunicazioni di cui agli articoli 100 capoverso 2 e 102 con giorno di riferimento entro il 31 dicembre 2025 incluso devono essere trasmesse alla Banca nazionale svizzera.

II

1L’ex allegato 1 diventa l’allegato 1a.

2Gli allegati 1a, 2, 3, 4, 5 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

3Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 1, 4a e 5a secondo la versione qui annessa.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il Presidente della Confederazione,

Ignazio Cassis

Il Cancelliere federale, Walter Thurnherr