Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 14 pagine

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Procedura di consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri

1 Situazione iniziale

Nel dicembre 2017 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) ha adottato il quadro normativo finalizzato di Basilea III1, completato nel febbraio 2019 con lo standard minimo rivisto per i rischi di mercato2. Mentre i precedenti standard adottati dal BCBS per Basilea III si concentravano sulla definizione di fondi propri computabili, sulla determinazione delle quote di capitale minimo e sugli indicatori di liquidità, il quadro normativo finalizzato di Basilea III è incentrato su una copertura con fondi propri più sensibile ai rischi rispetto a oggi e sull’interazione tra metodi di misurazione standardizzati e interni. In questo contesto si è provveduto ad aumentare l’importanza e la sensibilità ai rischi degli approcci standard, a limitare l’applicabilità dei modelli interni alle banche e a sostituire l’attuale soglia minima («output floor») di Basilea II, che fa riferimento a Basilea I, con un «output floor» che faccia riferimento agli approcci standard rivisti. Lo scopo è restringere maggiormente il margine di manovra di cosiddetti modelli interni nella determinazione delle esigenze in materia di fondi propri e assicurare un calcolo trasparente e comparabile a livello internazionale delle esigenze di capitale.

Gli adeguamenti proposti, elaborati dal Dipartimento federale delle finanze in collaborazione con l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e la Banca nazionale svizzera (BNS), sono stati ampiamente discussi con i rappresentanti degli istituti interessati. Fra settembre 2019 e marzo 2022 hanno avuto luogo 12 incontri del gruppo di lavoro nazionale (GLN) sull’attuazione di Basilea III finale. Nel GLN trovano rappresentanza: le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale («Global Systemically Important Bank», G-SIB), le banche di rilevanza sistemica non attive a livello internazionale («Domestic Systemically Important Bank», D-SIB), l’Associazione svizzera dei banchieri (ASB), l’Associazione delle banche estere in Svizzera (ABES), l’Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale (ABG), l’Unione delle Banche Cantonali Svizzere (UBCS), l’Associazione dei banchieri privati svizzeri (ABPS), l’Association des banques régionales suisses (ABRS), il Verband Schweizer Wertpapierhäuser (VSW), le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del 30 aprile 2017 sulle banche (OBCR; RS 952.02), l’Associazione svizzera di esperti contabili, fiscali e fiduciari (EXPERTsuisse), nonché la FINMA, la BNS e la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali.

Oltre alle modifiche conseguenti all’attuazione di Basilea III finale, sono previsti altri adeguamenti normativi. In un’ottica di verifica dell’adeguatezza del livello di regolamentazione nell’ambito dei mercati finanziari, alcune disposizioni di Basilea III disciplinate finora nelle circolari della FINMA saranno sancite nell’ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri (OFoP; RS 952.03). Vi saranno integrati, in particolare, alcuni approcci attualmente già impiegati in forma semplificata. Si prevedono inoltre diverse precisazioni o rettifiche di articoli esistenti dell’OFoP, la cui necessità di adeguamento è emersa nel corso dei lavori del progetto Basilea III finale. Infine saranno completate alcune norme di delega esistenti per l’emanazione di disposizioni di esecuzione della FINMA e ne saranno create delle nuove. A ciò si aggiungono modifiche dovute al cambiamento dei rimandi dinamici allo standard minimo di Basilea in rimandi statici. A causa delle suddette modifiche, anche la struttura dell’OFoP è stata parzialmente adattata. Il progetto, oltre all’adeguamento dell’OFoP, comprende anche singole modifiche dell’OBCR, dell’ordinanza del 30 novembre 2012 sulla liquidità (OLiq; RS 952.06), dell’ordinanza del 6 novembre 2019 sugli istituti finanziari (RS 954.11) e dell’ordinanza del 25 novembre 2015 sull’infrastruttura finanziaria (RS 958.11).

1 Basel III: Finalising post-crisis reforms, consultabile all’indirizzo: www.bis.org > Committees and associations > Basel Committee on Banking Supervision > Publications > Basel III: Finalising post-crisis reforms.

2 Minimum capital requirements for market risk, consultabile all’indirizzo: www.bis.org > Committees and associations > Basel Committee on Banking Supervision > Publications > Minimum capital requirements for market risk.