Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 14 pagine
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Procedura di consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri
resilienza dei mercati finanziari e accrescerebbe la fiducia nel settore bancario svizzero. Il Consiglio di Stato di BE è consapevole del fatto che, a causa di una temporanea riduzione degli utili societari delle banche, le entrate fiscali di Confederazione, Cantoni e Comuni possono subire una riduzione una tantum. Ritiene che tale singola ricaduta vada tuttavia accettata, poiché l’eventuale mancata attuazione del progetto potrebbe danneggiare la competitività della piazza finanziaria svizzera, rischio che bisogna in ogni caso evitare. Il Consiglio di Stato di SZ auspica una regolamentazione il più possibile snella, che non generi svantaggi per il settore bancario svizzero nel confronto internazionale.
I Consigli di Stato di BE e SO sono favorevoli all’attuazione proporzionata. L’UBCS e i Consigli di Stato di TG e TI ritengono che siano necessarie ulteriori semplificazioni per le banche della categoria 3 secondo l’allegato 3 OBCR. L’UBCS propone di verificare se sia possibile allargare anche alle banche della categoria 3 le agevolazioni previste per le banche delle categorie 4 e 5. L’Alleanza del Centro osserva che, nonostante l’estensione del campo di applicazione alla totalità delle banche, andrebbero considerate con maggiore attenzione alcune peculiarità nazionali concernenti gli istituti di credito di piccole e medie dimensioni che operano principalmente in Svizzera, come per esempio le banche cantonali. L’ABRS e l’UBCS sono del parere che si sia persa l’occasione per offrire alle banche orientate esclusivamente al mercato interno la possibilità di un approccio semplice e solido che avrebbe permesso di considerare le peculiarità svizzere con maggiore sensibilità ai rischi. Secondo il PLR, sebbene siano previste agevolazioni per determinate categorie di banche, il campo di applicazione si scosta in misura svantaggiosa dalla versione finale dello standard minimo di Basilea. Il partito chiede pertanto al Consiglio federale di compensare con opportune contromisure i potenziali svantaggi che ne derivano. Raiffeisen invita ad abbandonare il principio in base al quale le banche nazionali della categoria 2 devono attuare la totalità delle disposizioni del BCBS. In alternativa si dovrebbe quantomeno assegnare alla FINMA la facoltà di autorizzare eccezioni, in casi motivati, anche per gli istituti nazionali della categoria 2.
ABG, ABPS, ABRS, ASB, CBD, Credit Suisse, economiesuisse, Raiffeisen, UBCS, UBS e ZBV / ZHK chiedono che, prima che il progetto sia trattato dal Consiglio federale, si effettui un confronto con il diritto britannico e quello statunitense in merito agli aspetti rilevanti ai fini della concorrenza e che l’entrata in vigore in Svizzera non sia antecedente alla data di attuazione dell’UE attualmente prevista. I Consigli di Stato di BS, GE, TG, TI e ZG suggeriscono di porre in vigore la nuova regolamentazione contemporaneamente all’UE, il 1° gen-
naio 2025. Il PSS auspica invece che entri in vigore il prima possibile, al più tardi il 1° luglio 2024. L’Alleanza del Centro, il PLR e l’UDC ritengono che la situazione internazionale non sia ancora sufficientemente chiara per l’attuazione di Basilea III finale, pertanto propongono di attendere o di attuarla in modo graduale.
Secondo ABRS e UBCS il progetto non migliora la sensibilità ai rischi in modo sostanziale rispetto allo standard attuale. Secondo i pareri espressi da ABRS, CBD, UBCS e TI, il progetto non sarebbe neppure neutrale sotto il profilo del capitale, considerando che si stima un aumento del fabbisogno di capitale pari al 6,6 per cento.
L’ASB e ZG ritengono che l’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) presentata abbia una scarsa attendibilità, soprattutto per quanto riguarda la stima dei benefici, a causa del modesto quadro statistico disponibile e di lacune sul piano metodologico, e non consenta dunque di dimostrare in modo sufficientemente fondato il beneficio netto del progetto.
L’ABRS, l’UBCS e il Consiglio di Stato del Cantone Ticino giudicano i costi iniziali per le banche troppo elevati in rapporto ai benefici. L’usam, infine, considera scorretta l’AIR svolta e respinge pertanto il progetto nel suo complesso.