Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 14 pagine
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Procedura di consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri
3.2.1.8 Calcolo della quota di finanziamento esterno: patrimoni previdenziali come garanzie computabili (art. 72a cpv. 3 AP-OFoP).
Secondo ABG, ABRS, ASB, CBD, economiesuisse, Holdingverband, UBCS, UBS, AG e OW, in presenza di un budget per la compliance sufficientemente elevato, ci si dovrebbe attenere al panorama attuale delle garanzie computabili. Il che significa che devono essere computati anche gli averi di previdenza presso fondazioni non bancarie e le polizze di assicurazione sulla vita. Le relative garanzie devono essere considerate sin dalla determinazione della quota di finanziamento esterno per equiparare gli ammortamenti indiretti a quelli diretti.
3.2.1.9 Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare:
valore del finanziamento esterno (art. 72b AP-OFoP)
L’APF chiede che l’articolo 72b sia stralciato senza eccezione alcuna.
3.2.1.10 Durata del mantenimento del valore iniziale del finanziamento esterno (art. 72b cpv. 1 AP-OFoP)
ABG, ASB, CBD, economiesuisse, Holdingverband, Raiffeisen, UBCS, UBS, PLR, UDC, AG, FR, TI, ZH, ZG e ZBV / ZHK si dichiarano favorevoli al mantenimento della durata di due anni sancita dalle disposizioni in vigore per il principio del valore inferiore (cfr. autodisciplina dell’ASB). Per ragioni di coerenza, la durata di due anni dovrebbe applicarsi anche al principio parallelo del cosiddetto «valore iniziale del finanziamento esterno». Raiffeisen chiede di rinunciare alle disposizioni sul valore iniziale del finanziamento esterno o, in alternativa, di sostituirle con una norma che vieti le rivalutazioni prima di un dato termine, qualora finalizzate sistematicamente e unicamente a ridurre le esigenze in materia di fondi propri.
3.2.1.11 Aumento del valore del finanziamento esterno solo in caso di investimenti di valorizzazione (art. 72b cpv. 2 AP-OFoP)
Raiffeisen chiede che nel caso di un investimento significativo in un immobile, questo sia rivalutato per le sue caratteristiche in seguito all’investimento e che il valore risultante venga riconosciuto come nuovo valore del finanziamento esterno, perché di fatto non è possibile distinguere in modo inequivocabile la quota di investimento che accresce il valore rispetto alla parte che lo mantiene inalterato. In alternativa, si dovrebbero consentire aumenti del valore pari alla totalità dell’investimento.
3.2.1.12 Verifica e adeguamenti del valore iniziale del finanziamento esterno
(art. 72b cpv. 3–5 AP-OFoP)
Raiffeisen esorta a rinunciare alle disposizioni di cui all’articolo 72b capoversi 3–5. Qualora si decidesse al contrario di mantenerle, la vigilanza a tal proposito dovrebbe essere particolarmente ragionevole e riconoscere i processi di monitoraggio esistenti basati sulle norme professionali del settore. Nello stabilire l’entità delle garanzie di pegno immobiliare soggette alla necessità di rivalutazione andrebbe adottato un approccio orientato al rischio.
3.2.1.13 Interazione tra l’autodisciplina dell’ASB e le prescrizioni della FINMA (art. 72b cpv. 7, art. 72c cpv. 4, art. 72d cpv. 2 AP-OFoP)
L’ASB, Credit Suisse, Holdingverband e UBS propongono di stralciare, senza sostituzione, i passaggi in base ai quali la FINMA può stabilire prescrizioni in merito ai regolamenti interni.
3.2.1.14 Fattore di ponderazione del rischio non preferenziale (art. 72c cpv. 5 AP-OFoP)
L’APF invita a ridurre di circa un terzo i fattori di ponderazione del rischio non preferenziali per posizioni garantite da pegno immobiliare.