Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 14 pagine

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Procedura di consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri

3.2 Pareri su singole disposizioni

3.2.1 Rischi di credito (art. 48–79, 148q AP-OFoP, all. 1–4)

3.2.1.1 Verifica della diligenza nell’utilizzo di rating esterni (art. 63a AP-OFoP)

L’UBS chiede di escludere le controparti interne dalla verifica della diligenza. EXPERTsuisse suggerisce di specificare la frequenza con svolgere la verifica della diligenza e di precisare che i relativi risultati devono essere documentati.

3.2.1.2 Posizioni non garantite contro il rischio di cambio nei confronti di persone fisiche (art. 66a AP-OFoP)

L’ASB, Credit Suisse, Holdingverband e UBS invitano a estendere l’agevolazione relativa alla prova della fonte di reddito almeno alle posizioni garantite da immobili d’abitazione all’estero nella relativa valuta in altre zone monetarie, laddove non vi sia un disallineamento valutario tra la valuta della fonte di reddito e la valuta del credito. A tal fine, sarebbe necessaria una gestione del rischio adeguata ed equivalente a quella applicata agli immobili svizzeri conformemente all’articolo 72c capoverso 2 AP-OFoP. Raiffeisen auspica che nel rapporto esplicativo venga precisato che per gli oggetti a reddito in Svizzera si possano ipotizzare redditi locativi in franchi svizzeri. EXPERTsuisse invita inoltre a specificare, nel rapporto esplicativo, che è anche possibile ricorrere a una copertura mediante macro hedge.

3.2.1.3 Posizioni in valuta locale nei confronti di Stati centrali o banche centrali (art. 67 AP-OFoP)

EXPERTsuisse invita a definire con maggiore precisione quali Paesi e/o autorità dispongano di una vigilanza bancaria adeguata.

3.2.1.4 Posizioni nei confronti di una banca senza rating esterno (art. 69 AP-OFoP)

L’UBCS auspica che le banche della categoria 3 possano rinunciare liberamente all’assegnazione alle sottoclassi per le posizioni nei confronti di una banca senza rating esterno, a fronte di un fattore di ponderazione del rischio più elevato. EXPERTsuisse suggerisce di integrare nell’allegato 2 i fattori di ponderazione del rischio di cui al capoverso 4.

3.2.1.5 Imprese (art. 70 cpv. 2 AP-OFoP)

EXPERTsuisse mette in discussione la necessità dell’articolo 70 capoverso 2 alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 64 capoverso 3.

3.2.1.6 Titoli di credito esteri coperti: copertura minima in termini nominali

equivalente a quella valida per le obbligazioni fondiarie svizzere (art. 71b AP-OFoP)

La Banca di obbligazioni fondiarie degli istituti ipotecari svizzeri e la Centrale delle banche cantonali svizzere per le obbligazioni fondiarie, con il sostegno di ABRS, ASB, e UBCS, chiedono che ai titoli di credito esteri coperti si applichi una copertura minima in termini nominali pari a quella valida per le obbligazioni fondiarie svizzere conformemente all’articolo 14b capoverso 1 AP-OAF.

3.2.1.7 Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare:

definizioni (art. 72 cpv. 3 AP-OFoP)

L’UBCS suggerisce che l’ulteriore unità libera possa essere computata solo presso l’istituto che finanzia il domicilio principale. L’APF propone di stralciare completamente il passaggio sull’ulteriore unità libera. La Banca EKI auspica che venga mantenuta la possibilità esistente per le banche di stabilire autonomamente una definizione.