Progetto

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 66Fedlex · Progetto

Altre indicazioni pertinenti

Facoltative, in particolare:

- un rimando a documenti supplementari che contengono informazioni

- informazioni sull’imposizione dell’assicurazione sulla vita qualificata

3. Indicazioni sul genere di prodotto

3.0 In generale

La sezione «Che genere di prodotto è?» contiene le seguenti indicazioni su:

a. il genere e le caratteristiche dell’assicurazione sulla vita qualificata (n. 3.1);

b. le prestazioni assicurate con l’assicurazione sulla vita qualificata (n. 3.2);

c. il processo di risparmio dell’assicurazione sulla vita qualificata (n. 3.3);

d. facoltativo: destinatari e mercato a cui il prodotto è destinato (n. 3.4).

3.1 Genere e caratteristiche

Il foglio informativo di base contiene una descrizione:

a. del genere dell’assicurazione sulla vita qualificata;

b. delle caratteristiche dell’assicurazione sulla vita qualificata.

3.2 Prestazioni assicurate

Il foglio informativo di base contiene:

a. rilevanti informazioni per lo stipulante in merito ai rischi assicurabili, per i quali né la prestazione né il premio dipende dall’andamento dello strumento finanziario;

b. l’indicazione che per i rischi assicurabili, per i quali né la prestazione né il premio dipende dall’andamento dello strumento finanziario, si rimanda ai documenti contrattuali.

3.3 Processo di risparmio

3.3.1 Il foglio informativo di base contiene le seguenti informazioni:

a. descrizione del genere e delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti al processo di risparmio;

b. informazione relativa al processo di risparmio o rinvio ai documenti concernenti la configurazione del processo di risparmio;

c. dichiarazioni concernenti le garanzie o le cauzioni nel processo di risparmio e informazioni sui garanti e i fornitori di protezione del capitale.

3.3.2 È possibile rimandare al foglio informativo di base eventualmente disponi-

bile per uno strumento finanziario di cui all’articolo 3 lettera a LSerFi.