Progetto
Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 67Fedlex · Progetto
Ordinanza sulla sorveglianza «%ASFF_YYYY_ID»
3.4 Facoltativo: Destinatari e mercato a cui il prodotto è destinato
Il foglio informativo di base può contenere una descrizione dello stipulante cui si intende offrire l’assicurazione sulla vita qualificata, in particolare per quanto riguarda il processo di risparmio e la capacità di sostenere le perdite nel processo di risparmio nonché la durata contrattuale dell’assicurazione sulla vita qualificata.
4. Indicazioni sul profilo di rischio del processo di risparmio
La sezione «Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio?» contiene:
a. una descrizione generica del profilo di rischio (n. 4.1) o un indicatore di rischio (n. 4.2);
b. indicazione della perdita massima e rimando a scenari di performance (n. 4.3).
4.1 Descrizione generica del profilo di rischio
4.1.1 Se il profilo di rischio è descritto in modo generico, bisogna tenere conto di
rischi tipici del prodotto come:
a. il rischio connesso all’emittente;
b. il rischio di mercato;
c. il rischio di liquidità;
d. il rischio di cambio;
e. il rischio di disdetta e di reinvestimento.
4.1.2 È possibile rimandare al foglio informativo di base eventualmente disponibile
per uno strumento finanziario di cui all’articolo 3 lettera a LSerFi.
4.2 Indicatore di rischio
Se si utilizza un indicatore di rischio:
a. il suo calcolo e la presentazione devono essere effettuati sulla base delle pertinenti disposizioni di un ordinamento giuridico che prevede norme relative a documenti equivalenti al foglio informativo di base secondo l’articolo 129l;
b. deve essere indicato l’ordinamento giuridico in virtù del quale è calcolato e presentato l’indicatore di rischio.
4.3 Indicazione della perdita massima e rimando a scenari di performance
4.3.1 Agli stipulanti occorre spiegare in modo facilmente comprensibile la perdita
massima che possono subire se investono nell’assicurazione sulla vita qualificata e, eventualmente, il rendimento massimo che possono ottenere.
4.3.2 Occorre indicare quanto segue per gli stipulanti: «L’evoluzione del valore di
questa assicurazione sulla vita qualificata dipende dall’evoluzione del valore degli investimenti scelti o sottostanti. La somma che lo stipulante riceverà