Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine

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propria. Determinante è il numero di unità con personalità giuridica propria che le società di audit hanno notificato nell’ambito del rapporto consolidato nell’anno che precede l’anno di assoggettamento.

Art. 27 cpv. 2

La FINMA riscuote una tassa di vigilanza dagli intermediari assicurativi non vincolati (art. 15 cpv. 2 lett. c LFINMA). La tassa è versata per ogni iscrizione nel registro (art. 27 cpv. 1 Oem-FINMA). Secondo la normativa vigente, a tal fine sono determinanti le iscrizioni nel registro al 31 dicembre dell’anno che precede l’anno di assoggettamento. Questa normativa risulta di difficile attuazione a causa della conversione tecnica necessaria all’inizio di ogni anno, che deve tener conto del numero di iscrizioni nel registro. Pertanto, per fissare la tassa di vigilanza ora saranno determinanti le iscrizioni nel registro al 30 settembre dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.

3 Ripercussioni

3.1 Introduzione

3.1.1 Necessità di agire e obiettivi

Questo progetto attua le disposizioni di legge secondo la LSA. Un altro obiettivo della revisione dell’OS è quello di fissare le norme vigenti nel settore assicurativo a un livello più appropriato e basato sui principi. Ad un livello normativo inferiore, questo è logicamente collegato a una riduzione delle prescrizioni.

3.1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta

La proposta che la FINMA possa fissare limiti per singole categorie d’investimento del patrimonio vincolato corrisponde al diritto vigente. Per quanto riguarda la computabilità di immobili e ipoteche nel patrimonio vincolato, già oggi vigono limiti del 25 per cento ciascuno e un limite combinato per rischi immobiliari e ipotecari pari in totale a un massimo del 35 per cento. Durante i lavori all’avamprogetto dell’OS è stata anche esaminata la possibilità di aumentare il limite combinato, ovvero di portarlo fino al 50 per cento e di includervi anche gli investimenti alternativi. In considerazione di crescenti rischi sul mercato immobiliare, un adeguamento che andrebbe ad aumentare la pressione sui prezzi nel mercato immobiliare è stato giudicato inopportuno sotto il profilo prudenziale. Inoltre, l’ulteriore domanda di immobili potrebbe premere ulteriormente sui prezzi immobiliari.

Per quanto riguarda la valutazione dei contratti di assicurazione, il presente avamprogetto prevede che le succursali estere delle imprese di assicurazione svizzere debbano utilizzare le curve di rendimento prescritte dalla FINMA invece di quelle delle autorità di vigilanza estere (vedi più avanti) per la valutazione dei loro impegni in valuta estera. Nella fase di preparazione del presente avamprogetto si è vagliato se a) sia le succursali che le filiali estere di imprese di assicurazione svizzere debbano utilizzare la curva di rendimento della FINMA e b) la scelta della curva di rendimento da utilizzare debba sussistere anche per gli impegni delle succursali. Depone a favore di a) il principio che non si debbano creare svantaggi competitivi per assicuratori svizzeri senza filiali estere e la necessità di impedire un allentamento del livello di protezione per la clientela di assicuratori svizzeri con filiali o succursali estere. Depone invece a favore di b) il fatto che, fissare nell’OS la regolamentazione transitoria ancora vigente, rafforzerebbe al massimo la competitività internazionale delle imprese di assicurazione svizzere e non si verificherebbero adeguamenti organizzativi con conseguenti ripercussioni sui costi. La soluzione proposta rappresenta un compromesso. Per quanto possibile, si dovrebbe evitare di ricorrere a curve di rendimento troppo alte rispetto ai tassi d’interesse di mercato, poiché in questo modo il valore degli impegni assunti da un’impresa di assicurazione appare più basso e quindi la sua solvibilità risulta più elevata rispetto a una valutazione basata sui reali dati di