Progetto

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 115 pagine

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g. i costi computabili in virtù dei capitoli 2 e 3.

Art. 41 Aliquote di contributo

1Se nell'ambito di un progetto di sviluppo regionale vengono attuati provvedimenti ai sensi dei capitoli 2, 3 e 5, le aliquote di contributo per i singoli provvedimenti sono aumentate come segue:

a. per progetti di cui all’articolo 38 capoverso 1 lettera a: del 20 per cento;

b. per progetti di cui all’articolo 38 capoverso 1 lettera b: del 10 per cento.

2Per i costi computabili soltanto nell'ambito di un progetto di sviluppo regionale, nonché per l'elaborazione dei documenti in vista di una convenzione si applicano le seguenti aliquote di contributo:

per cento a. zona di pianura34

b. zona collinare e zona di montagna I37

c. zone di montagna II–IV e regione d’estivazione40

3I costi computabili possono essere ridotti per provvedimenti di cui al capoverso 2, che sono computabili soltanto nell'ambito di un progetto di sviluppo regionale, nonché per i provvedimenti integrati durante la fase di attuazione. La riduzione in termini percentuali dei costi computabili per categoria di provvedimento è stabilita nell'allegato 9.

Art. 42 Importo dei crediti di investimento e aliquote

1L'importo dei crediti di investimento per un progetto di sviluppo regionale è calcolato in base ai singoli provvedimenti del progetto.

2Dopo la deduzione dei contributi pubblici il credito di investimento ammonta al 50 per cento dei costi computabili.

3Per singoli provvedimenti menzionati nei capitoli 2, 3 e 5, l'importo dei crediti di investimento è stabilito secondo queste disposizioni.

4I crediti di costruzione per provvedimenti collettivi possono essere concessi fino a concorrenza del 75 per cento dei costi computabili.

Capitolo 6: Provvedimenti per miglioramenti strutturali supplementari

Sezione 1: Provvedimenti e condizioni

Art. 43 Provvedimenti individuali

1Sono considerati provvedimenti individuali quelli realizzati da almeno un’azienda e che servono per la produzione nonché la valorizzazione di prodotti della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito.