Progetto
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 115 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 41Fedlex · Progetto
Art. 36 Riduzione dei contributi individuali in base alla sostanza
1Se prima dell’investimento la sostanza imponibile tassata del richiedente supera 1 000 000 franchi, il contributo è ridotto di 5000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare.
2Nel caso di persone giuridiche, di una società di persone, di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata, è determinante la media aritmetica della sostanza imponibile tassata delle persone fisiche partecipanti.
3Il presente articolo non è applicabile alle domande delle piccole aziende artigianali.
Art. 37 Importo dei crediti di investimento, aliquote e disposizioni
specifiche sui provvedimenti
1Le aliquote dei costi di investimento e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 5. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per raggiungere gli obiettivi ambientali, l'UFAG può modificare l'allegato 5.
2Per il calcolo del credito di investimento dai costi computabili vengono dedotti i contributi pubblici.
3Nel caso di sostegno di costruzioni esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'allegato 5, i crediti di investimento forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di costruzioni già sostenute in precedenza, dai crediti di investimento massimi possibili deve essere dedotta almeno la somma degli attuali crediti di investimento.
4I crediti di costruzione possono essere concessi fino a concorrenza del 75 per cento dei costi computabili.
Capitolo 5: Progetti di sviluppo regionale
Sezione 1: Provvedimenti e condizioni
Art. 38 Provvedimenti
1Sono considerati progetti di sviluppo regionale:
a. i progetti comprendenti più catene del valore e riguardanti anche settori non agricoli;
b. i progetti comprendenti più attori all’interno di una catena del valore.
2Nell'ambito di progetti di sviluppo regionale possono essere sostenuti i seguenti provvedimenti:
a. i provvedimenti secondo i capitoli 2, 3 e 5;
b. la creazione e lo sviluppo di un'attività affine all'agricoltura;
c. costruzioni e impianti nella regione di pianura per la trasformazione, lo stoccaggio e la commercializzazione di prodotti agricoli regionali;
d. gli investimenti collettivi nell'interesse del progetto globale; e
e. altri provvedimenti nell'interesse del progetto globale.