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Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 115 pagine

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c. i costi per le analisi e per la consulenza.

2Per i costi computabili di cui al capoverso 1 lettera a possono essere concessi solo crediti di investimento.

Art. 48 Importo dei contributi, aliquote di contributo e disposizioni

specifiche sui provvedimenti

1Le aliquote di contributo e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 7. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per raggiungere gli obiettivi ambientali, l'UFAG può modificare l'allegato 7.

2Per il calcolo del contributo dai costi computabili vengono dedotti gli altri contributi pubblici.

3Nel caso di sostegno di costruzioni esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'allegato 7, i contributi forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di costruzioni già sostenute in precedenza, dai contributi massimi possibili deve essere dedotto almeno il contributo federale pro rata temporis di cui all'articolo 66 capoverso 6 lettera c.

4Per i provvedimenti tesi a promuovere la salute degli animali nonché una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali può essere concesso un supplemento a tempo determinato. Ciò non richiede alcuna controprestazione cantonale. I provvedimenti nonché la durata e l'importo del supplemento sono stabiliti nell'allegato 7.

5L'UFAG può stabilire provvedimenti supplementari a tempo determinato per ridurre le emissioni di ammoniaca e le rispettive aliquote di contributo.

Art. 49 Importo dei crediti di investimento, aliquote e disposizioni

specifiche sui provvedimenti

1Le aliquote dei crediti di investimento e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 7. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per raggiungere gli obiettivi ambientali, l'UFAG può modificare l'allegato 7.

2Per il calcolo dei crediti di investimento dai costi computabili vengono dedotti i contributi pubblici.

3Nel caso di sostegno di costruzioni esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'allegato 7, i crediti di investimento forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di costruzioni già sostenute in precedenza, dai crediti di investimento massimi possibili deve essere dedotta almeno il saldo degli attuali crediti di investimento.