Progetto

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 115 pagine

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Art. 39 Condizioni

1I progetti di sviluppo regionale devono adempiere le seguenti condizioni:

a. devono contribuire alla creazione di valore aggiunto nell'agricoltura e al potenziamento della collaborazione regionale;

b. il progetto è composto da almeno tre sottoprogetti, ciascuno dei quali con la propria contabilità e il proprio ente promotore nonché un diverso orientamento;

c. i sottoprogetti si fondano su un approccio globale dal punto di vista del contenuto e sono coordinati con lo sviluppo regionale, i parchi d’importanza nazionale e la pianificazione del territorio;

d. i membri dell’ente promotore del progetto sono principalmente gestori aventi diritto ai pagamenti diretti; questi detengono la maggioranza dei voti.

2Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera d non sono adempiute, devono essere adempiute le condizioni seguenti:

a. l’ente promotore può occupare collaboratori nella misura del 2000 per cento al massimo o avere una cifra d’affari complessiva di 10 milioni di franchi al massimo;

b. la cifra d’affari deve provenire principalmente dalla trasformazione di materie prime agricole regionali o dalla loro commercializzazione;

c. devono essere imprese autonome. Sono consentite anche relazioni a un livello tra aziende madri e filiali laddove la proprietaria degli immobili è beneficiaria dell’aiuto finanziario e l'intero gruppo adempie le esigenze del presente articolo.

3Il finanziamento e la sopportabilità dell’investimento previsto devono essere dimostrati prima della concessione dell’aiuto finanziario. La sopportabilità deve essere comprovata con strumenti di pianificazione adeguati per un periodo di almeno 7 anni dopo la concessione degli aiuti finanziari. Per i provvedimenti del genio rurale attuati nell'ambito di un progetto di sviluppo regionale, la sopportabilità deve essere comprovata secondo l'articolo 17 capoverso 1.

Sezione 2: Importo dei contributi e dei crediti di investimento

Art. 40 Costi computabili

Oltre ai costi di cui all'articolo 10 sono computabili:

a. l'elaborazione dei documenti in vista di una convenzione;

b. le installazioni;

c. le macchine e i veicoli nell'interesse del progetto globale;

d. i costi per il marketing nel quadro di un approccio globale;

e. i costi dell’attività economico-imprenditoriale del progetto globale;

f. i costi di consulenza; e