Progetto
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 115 pagine
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Art. 39 Condizioni
1I progetti di sviluppo regionale devono adempiere le seguenti condizioni:
a. devono contribuire alla creazione di valore aggiunto nell'agricoltura e al potenziamento della collaborazione regionale;
b. il progetto è composto da almeno tre sottoprogetti, ciascuno dei quali con la propria contabilità e il proprio ente promotore nonché un diverso orientamento;
c. i sottoprogetti si fondano su un approccio globale dal punto di vista del contenuto e sono coordinati con lo sviluppo regionale, i parchi d’importanza nazionale e la pianificazione del territorio;
d. i membri dell’ente promotore del progetto sono principalmente gestori aventi diritto ai pagamenti diretti; questi detengono la maggioranza dei voti.
2Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera d non sono adempiute, devono essere adempiute le condizioni seguenti:
a. l’ente promotore può occupare collaboratori nella misura del 2000 per cento al massimo o avere una cifra d’affari complessiva di 10 milioni di franchi al massimo;
b. la cifra d’affari deve provenire principalmente dalla trasformazione di materie prime agricole regionali o dalla loro commercializzazione;
c. devono essere imprese autonome. Sono consentite anche relazioni a un livello tra aziende madri e filiali laddove la proprietaria degli immobili è beneficiaria dell’aiuto finanziario e l'intero gruppo adempie le esigenze del presente articolo.
3Il finanziamento e la sopportabilità dell’investimento previsto devono essere dimostrati prima della concessione dell’aiuto finanziario. La sopportabilità deve essere comprovata con strumenti di pianificazione adeguati per un periodo di almeno 7 anni dopo la concessione degli aiuti finanziari. Per i provvedimenti del genio rurale attuati nell'ambito di un progetto di sviluppo regionale, la sopportabilità deve essere comprovata secondo l'articolo 17 capoverso 1.
Sezione 2: Importo dei contributi e dei crediti di investimento
Art. 40 Costi computabili
Oltre ai costi di cui all'articolo 10 sono computabili:
a. l'elaborazione dei documenti in vista di una convenzione;
b. le installazioni;
c. le macchine e i veicoli nell'interesse del progetto globale;
d. i costi per il marketing nel quadro di un approccio globale;
e. i costi dell’attività economico-imprenditoriale del progetto globale;
f. i costi di consulenza; e