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Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 115 pagine

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2I gestori di un'azienda agricola o ortoflorovivaistica oppure di un’azienda produttrice di funghi, germogli o prodotti simili possono ricevere aiuti finanziari per:

a. un aiuto iniziale unico fino al compimento di 35 anni;

b. l'acquisto di un’azienda agricola da terzi da parte degli affittuari;

c. la costruzione o l'acquisto da terzi di costruzioni e installazioni nonché la piantagione di alberi e arbusti per promuovere una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali.

3I gestori attivi a titolo principale in un'azienda dedita alla pesca o alla piscicoltura possono ricevere aiuti finanziari per il provvedimento di cui al capoverso 1 lettera a.

4Le aziende d'estivazione possono ricevere aiuti finanziari per provvedimenti di cui al capoverso 2 lettera c.

Art. 44 Provvedimenti collettivi

1Sono considerati provvedimenti collettivi quelli del presente articolo realizzati da più aziende e che non sono costruzioni e impianti.

2I gestori di almeno due aziende agricole o ortoflorovivaistiche oppure di un’azienda produttrice di funghi, germogli o prodotti simili possono ricevere aiuti finanziari per:

a. iniziative collettive tese a ridurre i costi di produzione;

b. la costituzione di organizzazioni di solidarietà attive nell'agricoltura e

nell'ortoflorovivaismo nell'ambito della produzione e della gestione delle aziende agricole e ortoflorovivaistiche conformi al mercato o l'estensione della loro attività economico-imprenditoriale;

c. l'acquisto di macchine e veicoli per razionalizzare le aziende.

Art. 45 Requisiti personali

1Le condizioni di cui all'articolo 29 devono essere adempiute.

Art. 46 Onere sopportabile

1Le condizioni di cui all'articolo 31 devono essere adempiute.

2Per le iniziative collettive di cui all'articolo 44 capoverso 2 lettera a non occorre calcolare la sopportabilità.

Sezione 2: Importo dei contributi e dei crediti di investimento

Art. 47 Costi computabili

1Oltre ai costi di cui all'articolo 10 sono computabili:

a. i costi salariali durante il primo anno della nuova attività;

b. i costi per il marketing fino a 2 anni dopo la concessione dell'aiuto finanziario;