Progetto

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 115 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 48Fedlex · Progetto

4Unitamente alla decisione di contribuzione o alla convenzione l'UFAG stabilisce gli oneri e le condizioni. Fissa i termini per la realizzazione del progetto e per la presentazione del conteggio.

5In caso di progetti eseguiti a tappe o su proposta del Cantone, l'UFAG emette una decisione di principio preliminare nella quale stabilisce se il progetto adempie le esigenze per gli aiuti finanziari. La decisione di contribuzione avviene per le singole tappe. La decisione di principio non è considerata una decisione di contribuzione.

6Se il contributo federale supera presumibilmente 5 milioni di franchi, la decisione di principio, la decisione di contribuzione o la convenzione è emessa d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.

Art. 54 Convenzione per progetti di sviluppo regionale

1La convenzione tra la Confederazione, il Cantone ed eventualmente i fornitori di prestazioni è conclusa sotto forma di un contratto di diritto pubblico. Essa ha per oggetto la realizzazione di uno o più progetti.

2Stabilisce se il progetto adempie le esigenze per gli aiuti finanziari.

3Disciplina segnatamente:

a. gli obiettivi del progetto;

b. i provvedimenti che consentono di realizzare l’approccio globale;

c. i costi computabili, l'aliquota di contributo e il contributo della Confederazione per provvedimento;

d. il controlling;

e. il versamento dei contributi;

f. la garanzia delle opere che beneficiano di un sostegno finanziario;

g. gli oneri e le condizioni della Confederazione;

h. la pubblicazione nell’organo di pubblicazione del Cantone ai sensi degli articoli 89a e 97 LAgr;

h. le disposizioni da prendere se gli obiettivi non sono raggiunti; e

i. la durata e la risoluzione della convenzione.

4A progetto concluso occorre verificare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi e se occorre prendere disposizioni perché non sono stati raggiunti.

5Durante la fase di realizzazione è possibile adeguare la convenzione e integrarla con nuovi provvedimenti. Se il contributo federale supera presumibilmente 5 milioni di franchi, la convenzione può essere adeguata d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.

Art. 55 Documenti in vista di una convenzione per progetti di sviluppo

regionale

Il Cantone è tenuto ad approntare i seguenti documenti in vista di una convenzione: