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Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 115 pagine
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4La prova della menzione nel registro fondiario o la dichiarazione devono essere inoltrate all'UFAG al più tardi con la richiesta del pagamento finale o, per le imprese sussidiate a tappe, con la prima richiesta di pagamento finale di una tappa.
5Il Cantone notifica all’ufficio del registro fondiario competente la data alla quale spirano il divieto della modifica di destinazione e l’obbligo di restituzione. L’ufficio del registro fondiario iscrive tale data nella menzione.
6L’ufficio del registro fondiario radia d’ufficio al loro spirare la menzione del divieto di modificare la destinazione e quella dell’obbligo di restituzione.
7Su proposta delle persone gravate e con il consenso del Cantone la menzione nel registro fondiario può essere radiata per le superfici la cui modifica della destinazione o il cui frazionamento è stato autorizzato o per le quali i contributi sono stati restituiti.
Sezione 4: Vigilanza e restituzione degli aiuti finanziari
Art. 61 Alta vigilanza della Confederazione
1L’UFAG esercita l’alta vigilanza. Effettua controlli a campione sulla realizzazione del provvedimento e sull’utilizzazione dei fondi federali versati. Può effettuare controlli in loco.
2Se nell'ambito della sua alta vigilanza l'UFAG constata modifiche della destinazione non autorizzate, incurie di manutenzione o di gestione, violazioni di prescrizioni giuridiche, aiuti finanziari indebitamente concessi oppure altri motivi di restituzione o di revoca, può ordinare che il Cantone gli restituisca l'importo indebitamente concesso.
Art. 62 Vigilanza dei Cantoni
1I Cantoni informano l’UFAG, su richiesta di quest’ultimo, in merito alle loro prescrizioni e al modo in cui hanno organizzato il controllo sul divieto di modificare la destinazione e di frazionamento nonché la sorveglianza in materia di manutenzione e di gestione.
2Su richiesta dell'UFAG, gli presentano ogni 2 anni un rapporto riguardante il numero di controlli effettuati, i risultati nonché eventuali disposizioni e provvedimenti.
Art. 63 Ordine di restituzione dei contributi
1Le restituzioni di contributi sono ordinate dal Cantone nei confronti dei beneficiari degli aiuti finanziari. Nel caso di provvedimenti collettivi i beneficiari sono responsabili fino a concorrenza della loro partecipazione.
2Se gli originari beneficiari degli aiuti finanziari non esistono più o non sono più proprietari, il Cantone ordina la restituzione nei confronti dei proprietari dell'opera o del fondo che hanno preso il loro posto.
3Il Cantone può rinunciare alla restituzione di importi inferiori a 1000 franchi.