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Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 115 pagine

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Art. 64 Conteggio dei contributi restituiti

Ogni anno, entro il 30 aprile, i Cantoni effettuano con la Confederazione il conteggio dei contributi restituiti nel corso dell’anno precedente. Il conteggio contempla:

a. il numero del caso di sostegno attribuito dalla Confederazione;

b. l'importo del contributo reclamato;

c. una copia delle decisioni di restituzione.

Art. 65 Eccezioni al divieto di modifica della destinazione

1Il divieto di modificare la destinazione inizia con l’assegnazione del contributo federale.

2Costituiscono importanti motivi di autorizzazione di modifica della destinazione:

a. l'azzonamento passato in giudicato di fondi in zone edificabili, zone di protezione delle acque S1, zone di protezione contro le piene o in altre zone di utilizzazione non agricole;

b. le autorizzazioni eccezionali passate in giudicato ai sensi dell'articolo 24 della legge del 22 luglio 197912 sulla pianificazione del territorio (LPT);

c. le riconversioni della produzione, purché il pagamento finale risalga a oltre 10 anni;

d. l'assenza del fabbisogno agricolo o i costi sproporzionati come motivo della rinuncia al ripristino di costruzioni, impianti o di superfici agricole utili distrutti da incendio o dalla furia degli elementi;

e. il fabbisogno in costruzioni e impianti nell'interesse pubblico della Confederazione, del Cantone o del Comune, nonché per le Ferrovie federali o per le strade nazionali.

Art. 66 Importo della restituzione di contributi nel caso di una modifica della

destinazione

1Se autorizza una modifica della destinazione, il Cantone decide contemporaneamente in merito alla restituzione dei contributi pagati.

2L'obbligo di restituzione cessa dopo la scadenza della durata di utilizzazione conforme di cui al capoverso 6, tuttavia al più tardi 20 anni dopo il pagamento finale della Confederazione.

3In caso di modifiche della destinazione senza autorizzazione del Cantone i contributi devono essere interamente restituiti.

4I contributi non devono essere restituiti se il Cantone rilascia un’autorizzazione fondata sull’articolo 65 capoverso 2 lettere c, d ed e.

5Sono determinanti per l'importo della restituzione:

12 RS 700