Progetto
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 115 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 56Fedlex · Progetto
5Notifica all’UFAG entro il 15 luglio i seguenti saldi al 30 giugno:
a. la liquidità; e
b. la somma dei crediti di investimento concessi, tuttavia non ancora versati.
Art. 71 Ripetizione e nuova ripartizione dei fondi federali
1Dopo aver sentito il Cantone, l’UFAG può chiedere la restituzione dei fondi non utilizzati che superano il doppio del fondo cassa minimo durante un anno e:
a. assegnarli a un altro Cantone; oppure
b. in caso di bisogno attestato, trasferirli all'aiuto per la conduzione aziendale, purché venga fornita una corrispondente prestazione cantonale.
2Il fondo di cassa minimo ammonta ad almeno 2 milioni di franchi o al 2 per cento del fondo di rotazione.
3Se i fondi federali sono assegnati a un altro Cantone, il termine di preavviso è di tre mesi.
Capitolo 9: Disposizioni finali
Art. 72 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 7 dicembre 199814 sui miglioramenti strutturali è abrogata.
Art. 73 Modifica di un altro atto normativo
L’ordinanza del 21 maggio 200815 sulla geoinformazione è modificata come segue: Allegato 1
Denomi- Base giu- Servizio compe-
nazione ridica tente
(RS 510.62 art. 8
cpv. 1) [servizio
specializzato della
Confederazione]
Infra- RS 913.1
strutture Art. 52 Cantoni A X Sarà agricole [UFAG] attribuito
14RU 1998 3092, RU 2000 382, RU 2003 5369, RU 2006 4839, RU 2007 6187, RU 2008
3651, RU 2011 2385, RU 2013 4545, RU 2013 3909, RU 2015 1755, RU 2015 4529, RU 2017 6097, RU 2018 4185, RU 2020 5495.