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Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 115 pagine
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h. il mancato pagamento nonostante diffida di una quota d’ammortamento di un credito di investimento entro sei mesi dopo la scadenza;
i. la concessione di un aiuto finanziario sulla base di indicazioni fallaci;
j. la cessazione della gestione in proprio dopo la concessione del credito di investimento, tranne in caso di affitto a un discendente;
k. la rinuncia all'utilizzazione di costruzioni, installazioni, macchine e veicoli conforme alla domanda inoltrata; o
l. se nel caso di progetti di sviluppo regionale si termina anticipatamente la collaborazione stabilita nella convenzione.
2Invece di una revoca di cui al capoverso 1 lettera j il Cantone può trasferire il credito di investimento, in caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell’azienda o dell’impresa, alle stesse condizioni al successore, purché questi adempia le condizioni di cui all’articolo 31, offra la garanzia richiesta e non vi sia alcun motivo di esclusione secondo l’articolo 2 capoversi 2 e 3. È fatto salvo il capoverso 1 lettera e.
3L'utile di cui al capoverso 1 lettera e equivale alla differenza tra il prezzo d’alienazione e il valore d’imputazione. È consentito dedurre compensi in natura, imposte e tasse di diritto pubblico. I valori d'imputazione sono stabiliti nell'allegato 8. L'UFAG può modificare i valori d'imputazione nell'allegato 8.
4La restituzione dei contributi di cui al capoverso 1 lettere a-d può essere calcolata secondo il rapporto tra la durata di utilizzazione effettiva e quella conforme di cui all'articolo 66 capoverso 6.
5Nei casi di rigore, invece della revoca può essere richiesto il pagamento di interessi pari al 3 per cento sul credito di investimento.
Capitolo 8: Gestione dei crediti di investimento
Art. 70 Gestione dei fondi federali
1Il Cantone deve inoltrare la domanda di fondi federali all’UFAG in funzione del fabbisogno.
2L’UFAG esamina la domanda e versa al Cantone i fondi federali rimborsabili nell'ambito dei crediti autorizzati.
3Il Cantone notifica all’UFAG entro il 10 gennaio i seguenti saldi al 31 dicembre dell’esercizio contabile precedente:
a. il saldo totale dei fondi federali;
b. gli interessi maturati;
c. la liquidità; e
d. la somma dei crediti di investimento concessi, tuttavia non ancora versati.
4Il Cantone gestisce mediante contabilità separata i fondi messi a disposizione dalla Confederazione e presenta entro fine aprile il consuntivo annuale all’UFAG.