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Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 115 pagine
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2Le autorità cantonali notificano immediatamente e gratuitamente all'UFAG le proprie decisioni di frazionamento. I casi d'importanza esigua possono essere notificati periodicamente all'UFAG sotto forma di elenco.
Art. 68 Importo della restituzione di contributi nel caso di un frazionamento
1Se autorizza un frazionamento, il Cantone decide contemporaneamente in merito alla restituzione dei contributi pagati.
2L'obbligo di restituzione cessa 20 anni dopo il pagamento finale della Confederazione.
3In caso di frazionamenti senza autorizzazione del Cantone i contributi devono essere interamente restituiti.
4Sono determinanti per l'importo della restituzione la superficie frazionata e il rapporto tra la durata di utilizzazione effettiva e quella conforme di 40 anni.
5I contributi non devono essere restituiti se il Cantone rilascia un’autorizzazione fondata sull’articolo 67 lettere d-k.
6L'autorità cantonale competente ad accordare l'autorizzazione giusta la legge del 4 ottobre 199113 sul diritto fondiario rurale (LDFR) può permettere eccezioni al divieto di frazionamento ai sensi dell'articolo 60 LDFR soltanto se esiste una decisione passata in giudicato ai sensi della presente ordinanza.
Art. 69 Altri motivi di restituzione dei contributi e dei crediti di investimento
1Costituiscono importanti motivi di restituzione dei contributi o di revoca dei crediti di investimento:
a. la riduzione della base foraggera di oltre il 20 per cento, se comporta che le condizioni per un sostegno ai sensi dell'articolo 33 non sono più adempiute;
b. una stalla non più occupata nella misura di oltre il 20 per cento o trasformata in una stalla per la detenzione di animali non aventi diritto ai contributi;
c. nel caso di approvvigionamento idrico ed elettrico: la cessazione dell’utilizzazione agricola di edifici allacciati, terreni coltivi o l'allacciamento di edifici non agricoli, se tale allacciamento non era previsto nel progetto determinante ai fini della decisione di contribuzione;
d. l'utilizzazione di terreno coltivo per lo sfruttamento di risorse del suolo o come discarica, se la fase di smantellamento, inclusa la ricoltivazione, dura più di 5 anni;
e. l’alienazione con utile;
f. l’inadempimento di condizioni e oneri;
g. la mancata tempestiva rimozione dell'incuria nell'obbligo di gestione e di manutenzione constatata dal Cantone;