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Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 115 pagine
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a. la superficie di cui è stata modificata la destinazione;
b. la superficie frazionata;
c. l’entità dell’utilizzazione non agricola; e
d. il rapporto tra la durata di utilizzazione effettiva e quella conforme.
6La durata di utilizzazione conforme è di:
a. per i provvedimenti del genio rurale 40 anni
b. per gli edifici e le teleferiche 20 anni
c. per le installazioni, le macchine e i veicoli nonché per i provvedimenti tesi a
promuovere la salute degli animali nonché una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali 10 anni
Art. 67 Eccezioni al divieto di frazionamento
Costituiscono importanti motivi di autorizzazione di frazionamento:
a. gli azzonamenti passati in giudicato in zone di protezione delle acque S1, zone
di protezione contro le piene e in zone di protezione della natura nonché la delimitazione dello spazio riservato alle acque;
b. gli azzonamenti passati in giudicato in zone edificabili o in altre zone nelle
quali un'utilizzazione agricola non è più consentita;
c. le autorizzazioni eccezionali passate in giudicato ai sensi degli articoli 24, 24c
e 24d LPT, anche con il necessario terreno circostante gli edifici;
d. la delimitazione lungo i margini del bosco;
e. la permuta di porzioni di fondi di un'azienda agricola con terreni, costruzioni
o impianti ubicati in una posizione più favorevole o più idonea per la gestione delle aziende;
f. il trasferimento di un edificio agricolo non più necessario, con il relativo ter-
reno circostante, al proprietario di un’azienda agricola o di un fondo agricolo adiacente per un uso conforme alla zona, se in tal modo è possibile evitare la realizzazione di una costruzione;
g. la costituzione di un diritto di superficie a sé stante e permanente a favore
dell'affittuario dell'azienda agricola;
h. la costituzione di un diritto di superficie a sé stante e permanente a favore di
una costruzione o di un impianto agricolo gestito congiuntamente;
i. una correzione o rettifica dei confini all’atto della realizzazione di un'opera;
j. un accorpamento di tutte le porzioni della particella frazionata con particelle
adiacenti o un miglioramento del raggruppamento tramite la frammentazione; o
k. il fabbisogno in costruzioni e impianti nell'interesse pubblico della Confede-
razione, del Cantone o del Comune.