Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

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Ordinanza sul diritto fondiario rurale

Articolo 5 capoverso 3 nuovo

Il Consiglio federale si avvale della competenza accordatagli dall'articolo 112 capoverso 4 LDFR affinché in futuro in due casi importanti le decisioni cantonali di prima istanza debbano essere notificate in forma elettronica all'UFG. Gli altri casi non vanno quindi notificati esplicitamente e pertanto non sarà possibile impugnarli in un secondo tempo. La proposta accresce notevolmente la sicurezza del diritto sia per le autorità d’esecuzione sia per i proprietari di fondi interessati.

1) L'articolo 64 capoverso 1 LDFR include le eccezioni all'acquisto di fondi agricoli senza obbligo di

coltivazione diretta. L'elenco non è esaustivo. Oltre ai motivi citati è quindi possibile menzionare ulteriori motivi importanti. Ora le decisioni basate su motivi importanti di deroga dal principio della coltivazione diretta di cui all'articolo 64 LDFR devono essere notificate all'UFG.

È ovvio che coloro che non sono coltivatori diretti affittano le proprie aziende agricole, ragion per cui questa deroga (art. 64 cpv. 1 lett. a LDFR) può essere applicata soltanto alle aziende affittate da tempo. Le eccezioni di cui all'articolo 64 capoverso 1 lettere d ed e LDFR servono per poter acquistare superfici e oggetti protetti. Con il nuovo obbligo di notifica si mira a garantire il rafforzamento del principio della coltivazione diretta e che le eccezioni vengano concesse in modo restrittivo nei limiti della legge.

2) I fondi adatti all'utilizzazione agricola rientrano nel campo d’applicazione della LDFR qualora la

superficie superi 15 are se si tratta di vigne o 25 are se si tratta di prati, campi e pascoli (art. 2 cpv. 3 LDFR). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina, è irrilevante che secondo i criteri agronomici vi sia un sufficiente potenziale di resa. Anche i pascoli sfruttati in modo estensivo o i terreni da strame rientrano nel campo d’applicazione della LDFR. L'esclusione dal campo d'applicazione della LDFR deve quindi limitarsi al terreno circostante gli edifici non più utilizzati a scopo agricolo. Non costituisce un motivo d’esclusione dal campo d’applicazione della LDFR l'attuale limite dell'aggravio (art. 73 e segg. LDFR) o la volontà soggettiva di non più utilizzare una superficie a scopo agricolo in futuro.

Le superfici che superano 25 are o 15 are se si tratta di vigne devono rimanere assoggettate alla LDFR al fine di rafforzare la posizione dei coltivatori diretti (art. 1 cpv. 1 lett. b LDFR). Con l'obbligo di notifica di queste decisioni sull'esclusione dal campo d’applicazione della LDFR si rafforza la coltivazione diretta e la proprietà fondiaria delle aziende agricole e si promuove un’equa interpretazione della legge federale a livello nazionale.

1.4 Ripercussioni

1.4.1 Confederazione

Le decisioni di prima istanza notificate in forma elettronica all'UFG sono valutate in funzione del rischio dall’UFAG (art. 7 dell’ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca; RS 172.216.1). Se necessario, l'UFAG contatta le autorità decisionali cantonali per chiarire meglio le circostanze ed esprimere una propria valutazione in merito. Soltanto in casi gravi, che rivestono un particolare interesse pubblico, ci si avvale dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale.

1.4.2 Cantoni

L'obbligo di coordinamento tra le autorità cantonali incaricate della pianificazione del territorio e le autorità preposte alla LDFR vige da tempo e si basa su strutture e procedure consolidate. La lacuna rimasta viene colmata e il dispendio che ne deriva è irrilevante.

1.4.3 Economia

Gli adeguamenti non hanno alcun impatto sull'economia pubblica.

1.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le nuove disposizioni non tangono il diritto internazionale.