Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

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2 Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti di-

retti, OPD), RS 910.13

2.1 Situazione iniziale

In seguito alla delimitazione dello spazio riservato alle acque secondo l’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201), le superfici del comprensorio in questione possono essere gestite soltanto in modo estensivo. Attualmente il tipo di superficie per la promozione della biodiversità «prato rivierasco» può essere predisposto soltanto lungo i corsi d’acqua. Le aziende con superfici lungo acque stagnanti sono penalizzate.

A causa del forte aumento del numero di grandi predatori registrato in questi ultimi anni e della vieppiù frequente formazione di branchi di lupi è venuta a crearsi una situazione sempre più impegnativa per il settore agricolo. Di conseguenza, già nel 2021, con una revisione dell’ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01), il Consiglio federale ha autorizzato i Cantoni a intervenire più rapidamente sull’effettivo di lupi e ha aumentato il sostegno finanziario per i provvedimenti di protezione degli animali da reddito. Parallelamente, con il postulato Bulliard 20.4548 (Misure per potenziare l’agricoltura alpestre e di montagna), il Consiglio federale è stato incaricato di valutare quali ulteriori misure collaterali possono essere adottate nell’ambito della politica agricola al fine di garantire la gestione sostenibile della regione di montagna e di quella d’estivazione a fronte della crescente presenza di grandi predatori.

Nella fase di trattazione del postulato, in collaborazione con gli stakeholder (Cantoni, servizi di consulenza, SAB, ASA, USI, Associazione Sentieri Svizzeri) e con il coordinamento dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), nell’estate 2021 sono state individuate delle misure nell’ambito del diritto agricolo volte a potenziare l’agricoltura alpestre e di montagna. Tuttavia anche in futuro, la protezione del gregge e i relativi provvedimenti sottostaranno in primo luogo alla legislazione sulla caccia. L’aiuto all’esecuzione concernente la protezione del bestiame pubblicato dall’UFAM mira a garantire un’esecuzione uniforme in relazione alla protezione del gregge, definendo gli attori e i rispettivi compiti e competenze nonché la collaborazione tra loro, come pure le misure efficaci e la promozione delle stesse. Oltre agli adeguamenti nell’OPD sono previste modifiche dell’ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle; attuazione della mozione Rieder per la conservazione delle razze svizzere minacciate) e dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt; trasferimento di sentieri e vie ciclabili). Ulteriori misure (p.es. promozione della ricerca, nonché dello scambio di esperienze e conoscenze o valorizzazione e ulteriore sviluppo della formazione di pastore) saranno elaborate a tempo debito sulla base di progetti, in collaborazione con le cerchie interessate e i promotori dei rispettivi progetti.

Nell’ambito di un progetto pilota ai sensi dell’articolo 25a OPD «Progetti per l’evoluzione della PER», dal 2021 i Cantoni di Berna, Friburgo e Soletta hanno testato con successo il cosiddetto test rapido per il bilancio delle sostanze nutritive nel loro sistema informatico cantonale GELAN. Dal 1° gennaio 2024 questo test sarà disponibile a livello svizzero e consentirà di sgravare dal punto di vista amministrativo sia gli agricoltori sia i servizi preposti all’esecuzione.

Con il pacchetto di ordinanze per l’attuazione dell’iniziativa parlamentare 19.475 (Pacchetto Iv.Pa.), negli articoli 28 e 29 OTerm si definisce cosa s’intende per foraggio di base e foraggio concentrato. Secondo questa definizione, l’erba essiccata e il mais essiccato sono classificati nel foraggio di base. A livello di estivazione, invece, l’erba essiccata e il mais essiccato sono computati, come finora,

nell’apporto di foraggi concentrati.

Dell’esecuzione dei pagamenti diretti è responsabile il Cantone sul cui territorio è domiciliato il gestore o ha sede la persona giuridica. Se il domicilio del gestore non si trova nello stesso Cantone in cui è ubicata l’azienda, diventa più complicato eseguire l’ordinanza sui pagamenti diretti. Si riscontrano difficoltà in particolare per la registrazione dei dati nel sistema d’informazione geografica e per il controllo da parte dell’organizzazione preposta del Cantone di domicilio. Pertanto già attualmente in questi rari casi i Cantoni interessati derogano, di comune accordo, al principio del domicilio. Per le aziende d’estivazione esiste già un’indicazione in tal senso nelle istruzioni concernenti l’ordinanza sui pagamenti diretti. Siccome sempre più spesso il domicilio e l’ubicazione non si trovano nello stesso Cantone, il gruppo di lavoro Pagamenti diretti della KOLAS ha proposto di rivedere l’attuale regolamentazione.