Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine
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Ordinanza sul diritto fondiario rurale «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 5 cpv. 3
3Le decisioni cantonali di prima istanza devono essere notificate in forma elettronica all'Ufficio federale di giustizia nei seguenti casi:
a. decisioni sull'autorizzazione per l'acquisto di aziende agricole o fondi agricoli se non vi è coltivazione diretta, a condizione che vengano fatte valere eccezioni in virtù dell’articolo 64 capoverso 1 lettere a, d o e LDFR o un altro grave motivo; oppure
b. decisioni sull'esclusione di superfici fuori della zona edificabile dal campo d’applicazione della LDFR, a condizione che le superfici escluse e non edificate superino 15 are se si tratta di vigne o 25 are se si tratta di altri terreni.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr