Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti
Analogamente all’approccio adottato a suo tempo in relazione all’influenza aviaria e al rispetto delle esigenze sui contributi per il benessere degli animali, occorre disciplinare anche i casi in cui sono ordinate misure di prevenzione o di lotta contro organismi da quarantena, potenziali organismi da quarantena, organismi da quarantena rilevanti per le zone protette nonché organismi regolamentati non da quarantena, così come la concessione di pagamenti diretti nel settore della produzione vegetale.
2.2 Sintesi delle principali modifiche
Apporto di foraggio concentrato nella regione d’estivazione: l’erba essiccata e il mais essiccato rientrano nel foraggio concentrato conformemente alla regolamentazione materiale vigente finora.
Contributi per la biodiversità: l’attuale tipo di superficie per la promozione della biodiversità «prati rivieraschi lungo i corsi d’acqua» prende il nome di «prati rivieraschi», in questo modo è possibile tener conto anche di quelli situati lungo le acque stagnanti.
Notifica e presentazione della domanda di pagamenti diretti: se tutte le unità di produzione di un’azienda si trovano in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del gestore e il Cantone d’ubicazione dell’azienda possono convenire che il Cantone d’ubicazione è responsabile dell’esecuzione. Questo vale, per analogia, anche per le aziende d’estivazione.
Rinuncia alle riduzioni e al diniego dei contributi: se viene ordinata e adottata una misura di prevenzione o di lotta contro organismi da quarantena e altri organismi nocivi particolarmente pericolosi, questa prevale sulle esigenze dei relativi contributi nel settore della produzione vegetale.
Adeguamento delle disposizioni concernenti l’estivazione: oltre a un aumento dei contributi d’estivazione per gli ovini detenuti in sistemi di pascolo protetti, si propone una soluzione per il versamento dell’importo totale dei contributi d’estivazione e per la biodiversità in caso di scarico anticipato dell’alpe a causa della presenza di grandi predatori. Tali modifiche entrano in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2022. Inoltre, le esigenze relative alla protezione dei sistemi di pascolo degli ovini sono precisate e aumentate. In generale, le modifiche favoriscono una gestione professionale del pascolo e del gregge, nonché una gestione sostenibile della regione d’estivazione.
PER - Bilancio delle sostanze nutritive: con un bilancio delle sostanze nutritive semplificato e riferito alle singole aziende, il cosiddetto test rapido, le aziende con un quantitativo esiguo di sostanze nutritive (azoto e fosforo) sono dispensate dal calcolo dello Suisse-Bilanz.
Rinuncia all’esclusione diretta dalla SAU in caso di superfici infestate dalle malerbe: prima che le superfici infestate dalle malerbe siano escluse dalla SAU, i Cantoni possono fissare un termine per il risanamento delle stesse.
2.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 31 capoverso 2
L’apporto massimo di 100 kg di foraggi concentrati per carico normale e periodo d’estivazione include attualmente anche l’erba essiccata e i cubetti di mais (cfr. Istruzioni relative all’art. 31 cpv. 2 OPD). Con il varo del pacchetto di ordinanze per l’attuazione dell’iniziativa parlamentare 19.475, dal 1° gennaio 2023 l’ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm) conterrà per la prima volta la definizione di foraggio concentrato. A partire dal 2023 l’erba essiccata e i cubetti di mais saranno considerati foraggio di base. Onde evitare modifiche materiali delle vigenti disposizioni per l’estivazione, nel testo dell’ordinanza si indica esplicitamente che l’apporto massimo di foraggi concentrati, mais essiccato ed erba essiccata per carico normale e per periodo d’estivazione è limitato a 100 kg. In virtù dell’OTerm, a partire dal 2023 anche i sali minerali conteranno come foraggi concentrati, anche se la quantità ammessa continuerà ad essere illimitata.
Articolo 35 capoverso 2bis
Articolo 55 capoverso 1 lettera g
Allegato 4 numero 7
Allegato 7 numero 3.1.1
Allegato 8 numero 2.4.12