Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti

Articolo 98 capoverso 3 lettera d numero 1

A partire dal 1° gennaio 2024 l’effettivo di animali determinante delle specie ovina e caprina, nonché dei bovini e degli equini è stabilito in base ai dati della banca dati sul traffico di animali. L’autodichiarazione da parte dei gestori non è più richiesta. Di conseguenza, per ottenere i contributi d’estivazione è necessario dichiarare solo la categoria e il numero di lama e alpaca estivati.

Articolo 99 capoversi 1, 4 e 5

Con il varo del pacchetto di ordinanze per l’attuazione dell’iniziativa parlamentare 19.475, a partire dal 1° gennaio 2023 diversi contributi per l’efficienza delle risorse sono abrogati o in parte integrati nei contributi per i sistemi di produzione. L’articolo 99 deve quindi essere rivisto.

Articolo 107 capoverso 3

Nell’agricoltura e nell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale spetta all’UFAG definire le misure contro gli organismi da quarantena secondo l’OSalV (RS 916.20). Le misure di prevenzione o di lotta che ne conseguono devono essere messe in atto dai servizi cantonali competenti o dal Servizio fitosanitario federale oppure essere ordinate alle aziende interessate.

L’attuazione delle misure può essere in contrasto con le esigenze relative alla PER definite nell’ordinanza sui pagamenti diretti e con i contributi per i quali l’uso dei prodotti fitosanitari è regolamentato. A titolo d’esempio si citano la lotta contro la flavescenza dorata nelle regioni viticole svizzere infestate da questa malattia e il rispetto delle esigenze per i pagamenti diretti relative alle superfici per la promozione della biodiversità. Per la messa in atto delle misure di lotta contro questa malattia è stato necessario emanare una decisione temporanea concernente lo sfalcio di vigneti SPB con biodiversità naturale al di fuori dei periodi di sfalcio consentiti.

Al capoverso 3 si precisa che le misure di prevenzione o di lotta ordinate contro gli organismi da quarantena e altri organismi nocivi particolarmente pericolosi prevalgono sulle esigenze dei relativi pagamenti diretti per i quali l’azienda si è già annunciata. Di conseguenza i contributi non sono né ridotti né negati. Questa modifica consente di ridurre l’onere amministrativo e di garantire una sicurezza giuridica alle aziende.

Articolo 107a Rinuncia all’adeguamento dei contributi d’estivazione e per la biodiversità in caso di

scarico anticipato dell’alpe dovuto ai grandi predatori

Se l’alpe deve essere scaricato anticipatamente a causa del pericolo rappresentato dai grandi predatori (lupi, linci, orsi bruni) per gli animali da reddito e di conseguenza il carico effettivo scende al di sotto del carico usuale di oltre il 25 per cento, il Cantone può rinunciare all’adeguamento dei contributi d’estivazione secondo l’articolo 49 capoverso 2 lettera c OPD. Inoltre, il Cantone può anche rinunciare ad adeguare i contributi per la biodiversità destinati a superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione di cui all’allegato 7 numero 3.1.1 numero 12 (massimo 300 franchi per CN). L’obiettivo è far sì che i gestori di un’azienda d’estivazione interessata ricevano gli stessi contributi d’estivazione o per la biodiversità a cui avrebbero avuto diritto se non avessero scaricato l’alpe anticipatamente. La rinuncia all’adeguamento può avere luogo a condizione che siano stati presi provvedimenti di protezione del gregge ragionevolmente esigibili.

Non sussiste alcun diritto alla rinuncia all’adeguamento. I Cantoni devono infatti esaminare caso per caso le rispettive domande dei gestori. Le domande per la rinuncia all’adeguamento a causa di uno scarico anticipato dell’alpe vanno valutate dalle autorità cantonali dell’agricoltura. Esse fanno capo ai servizi cantonali competenti in materia di protezione del gregge e di caccia affinché valutino se i provvedimenti di protezione del gregge sono ragionevolmente esigibili nonché la presenza di grandi predatori. Siccome queste disposizioni sono applicate retroattivamente per la stagione alpestre 2022, fino alla decisione del Consiglio federale (prevista a inizio novembre 2022) i Cantoni possono valutare solo provvisoriamente le domande pervenutegli. Una valutazione definitiva sarà possibile a novembre/di-