Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti
Il tipo di superficie per la promozione della biodiversità (SPB) «prati rivieraschi lungo i corsi d’acqua» era stato introdotto nel quadro della Politica agricola 2014-2017 in vista dell’applicazione dello spazio riservato alle acque ai sensi della legge sulla protezione delle acque. Finora a livello svizzero sono stati notificati soltanto circa 100 ettari di «prati rivieraschi lungo i corsi d’acqua», il che corrisponde a meno dello 0,1 per cento del totale delle SPB. Specialmente in Cantoni nei quali le superfici nello spazio riservato alle acque possono essere notificate esclusivamente come SPB, in futuro questo tipo di SPB potrebbe acquisire maggiore importanza. Per offrire a tutte le aziende con superfici nello spazio riservato alle acque lo stesso ventaglio di tipi di SPB e garantire una certa flessibilità per quanto riguarda la gestione, anche le superfici lungo le acque stagnanti devono poter essere notificate e gestite come «prati rivieraschi». A causa dell’esiguo contributo per i prati rivieraschi si presuppone che nello spazio riservato alle acque si predispongano soprattutto tipi di SPB con un valore ecologico più elevato. Tuttavia, grazie alle misure di interconnessione, come ad esempio le piccole strutture, anche i prati rivieraschi possono essere valorizzati dal profilo ecologico.
Articolo 48 Esigenze relative ai diversi sistemi di pascolo degli ovini
Capoverso 1: per garantire e promuovere la gestione sostenibile dei sistemi di pascolo sorvegliati è fondamentale che i gestori versino ai pastori uno stipendio adeguato e corrispondente agli standard usuali del settore. Grazie al previsto aumento dei contributi d’estivazione per i sistemi di pascolo protetti (art. 47 cpv. 2 lett a; risp. all. 7 n. 1.6.1 lett. a) sono disponibili più risorse finanziarie da destinare alla retribuzione dei pastori. Le linee guida sul salario per il personale dell’alpe negoziate dall’Associazione grigionese degli alpigiani e dall’Unione grigionese dei contadini sotto la direzione del servizio specializzato per l’economia alpestre Plantahof hanno assunto una valenza indicativa a livello svizzero. Rispettando questi salari indicativi (p. es. almeno la categoria «pastore per il bestiame giovane e il bestiame minuto» per i pastori responsabili e la categoria «ausiliare adulto» o «ausiliare giovane» per i pastori ausiliari) si adempiono le disposizioni dell’ordinanza.
Capoverso 2: la sorveglianza permanente non rientra tra le misure di protezione ragionevolmente esigibili di cui all’articolo 10quinqiescapoverso 1 OCP. Tuttavia, in quanto essa costituisce un elemento fondamentale per attuare i provvedimenti di protezione del gregge (soprattutto per l’impiego corretto dei cani da protezione del bestiame) e dato che anche il sistema di pascolo che prevede il pascolo da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge può beneficiare dell’incremento dei contributi, il campo di applicazione dei pascoli da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge è limitato ai greggi di dimensioni fino ai 300 ovini (carico effettivo). La limitazione mira a migliorare la protezione generale del gregge ed è giustificata dall’aumento dei contributi da 400 a 600 franchi per carico normale.
Il massimo di 300 ovini per i pascoli da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge dev’essere rispettato in ogni fase dell’estivazione. Di conseguenza, dal momento in cui la domanda per l’aumento dei contribuiti d’estivazione per i sistemi di pascolo protetti (art. 47 cpv. 2 lett. a; risp. all. 7 n. 1.6.1 lett. a) è inoltrata, i greggi di oltre 300 unità devono essere necessariamente gestiti per mezzo della sorveglianza permanente. Se ciò non avviene, i contributi versati corrispondono all’importo più basso previsto per i pascoli da rotazione.
Capoverso 3: corrisponde all’attuale articolo 48
Articolo 98 capoverso 2bis
Con questa modifica, il Cantone di domicilio del gestore e il Cantone d’ubicazione dell’azienda possono convenire che il Cantone d’ubicazione sia responsabile dell’esecuzione a condizione che tutte le unità di produzione dell’azienda in questione si trovino nello stesso Cantone e che il Cantone d’ubicazione si faccia carico di tutti i compiti correlati all’esecuzione. Già attualmente il Cantone d’ubicazione è responsabile del riconoscimento delle aziende secondo l’ordinanza sulla terminologia agricola. La stessa regolamentazione è applicata, per analogia, alle aziende d’estivazione e con pascoli comunitari.