Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

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Ordinanza concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza de 26 ottobre 20111 sugli alimenti per animali è modificata come segue:

Art. 42 cpv. 1 e 6

1Le imprese del settore dell’alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell’articolo 47 oppure omologati ai sensi dell’articolo 48.

6Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un’azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.

Art. 44 cpv. 1

1Le imprese del settore dell’alimentazione animale che producono, importano, trasportano, stoccano o immettono sul mercato alimenti per animali applicano e mantengono una procedura scritta permanente secondo i principi HACCP. Questo principio si applica anche alle aziende attive nella produzione primaria registrate o omologate conformemente all’articolo 47 capoverso 2.

Art. 46 cpv. 2

2Per le aziende attive nella produzione primaria di alimenti per animali l’obbligo di registrazione e la procedura di notifica sono disciplinati dalle disposizioni dell’articolo 3 dell’ordinanza del 23 novembre 20052 concernente la produzione primaria.

RS ..........

1 RS 916.307

2 RS 916.020

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