Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine
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Ordinanza sull’agricoltura biologica
5.4.3 Economia
Le modifiche sono rilevanti dal profilo economico, poiché creano le condizioni affinché la legislazione svizzera in materia di prodotti biologici continui a essere riconosciuta equivalente alle pertinenti disposizioni dell'UE. Questo, a sua volta, è un presupposto per la continuità di un commercio senza ostacoli tra la Svizzera e l'UE nel quadro dell'allegato 9 dell'accordo agricolo.
5.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le disposizioni corrispondono ampiamente a quelle dell'Unione europea. Con le modifiche proposte si garantisce il mantenimento dell'equivalenza delle prescrizioni legali e amministrative elencate nell'allegato 9 appendice 1 dell'accordo agricolo.
Il 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo relativo alla produzione biologica (UE) 2018/848, che prevede diverse autorizzazioni ad emanare atti di esecuzione. Alcuni di questi atti si trovano tuttora nel rispettivo processo legislativo. La verifica esaustiva dell'equivalenza delle disposizioni e una corrispondente implementazione nel diritto svizzero saranno quindi possibili soltanto in un secondo tempo.
5.6 Entrata in vigore
Le modifiche dell’ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 2023.
5.7 Basi legali
Articoli 14 capoverso 1 lettera a, 15 e 177 capoverso 2 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr) nonché articolo 13 capoverso 1 lettera d della legge del 20 giugno 20143 sulle derrate alimentari (LDerr).