Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

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Ordinanza sull’agricoltura biologica Articolo 16j capoverso 2 lettera e e capoverso 4

Gli aromi vengono inseriti tra gli ingredienti di origine agricola.

Nel presente articolo è aggiunto un nuovo capoverso 4. Esso prevede una delega in base alla quale il DEFR può emanare prescrizioni per limitare o vietare procedimenti e trattamenti per la produzione di derrate alimentari biologiche.

Articolo 16k capoversi 3 - 5

In caso di penuria temporanea, l’UFAG può autorizzare l’utilizzo di ingredienti non biologici di origine agricola. L’autorizzazione è rilasciata, sotto forma di decisione generale, per un periodo di sei mesi al massimo e può essere prorogata due volte per un massimo di sei mesi ogni volta.

Articolo 18 capoverso 7

Il nuovo capoverso contiene una delega in base alla quale il DEFR può emanare prescrizioni per l’utilizzo della designazione «biologico» in relazione agli aromi.

Articolo 22 lettera b

Com’è stato il caso finora, i prodotti importati in Svizzera possono essere designati come prodotti biologici se sono sottoposti a una procedura di controllo e di certificazione equivalente a quella del capitolo 5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica.

Nel presente articolo viene disciplinato anche il caso speciale della certificazione di gruppi di operatori. I prodotti importati devono poter essere controllati e certificati mediante un sistema di certificazione di gruppo come definito negli articoli 34-36 del regolamento (UE) 2018/848. Il sistema di certificazione di gruppo dell'UE è equivalente alla procedura di controllo e certificazione secondo il capitolo 5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica.

Articolo 30atercapoversi 1 - 4

Sono specificate le categorie di prodotti che vanno indicate nel certificato.

Articolo 39d

I prodotti svizzeri dell'allevamento caprino sono ancora unilateralmente esclusi dal regime di equivalenza per la Svizzera nell'accordo agricolo tra la Svizzera e la Comunità europea del 21 giugno 1999. Il motivo è che in Svizzera i caprini possono essere ancora tenuti attaccati negli edifici costruiti prima del 1° gennaio 2001 se le prescrizioni sulle uscite regolari degli animali all’aria aperta sono rispettate. Si rinuncia a prorogare ulteriormente la validità dell’articolo 39d.

5.4 Ripercussioni

5.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione significativa.

5.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione significativa.