Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

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Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. c

1La presente ordinanza è applicabile alla designazione dei prodotti seguenti come prodotti biologici:

c. materie prime degli alimenti per animali, alimenti composti per animali e alimenti per animali non compresi nella lettera a e utilizzati per l’alimentazione di animali da reddito e di compagnia.

Art. 2 cpv. 5bislett. h

5bisNon sottostanno all’obbligo di certificazione:

h. la commercializzazione di prodotti sfusi, ad eccezione degli alimenti per animali, se:

1. i prodotti sono ceduti direttamente ai consumatori,

2. l’impresa non esercita o appalta a terzi altre attività che sottostanno all’obbligo di certificazione di cui al capoverso 5, e

3. non si supera un volume di vendita annuo di 5000 chilogrammi o la cifra d’affari annua è inferiore a 20 000 franchi svizzeri.

Art. 10 cpv. 2-5

1 RS 910.18

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