Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

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Ordinanza sull’agricoltura biologica

Articolo 2 capoverso 5bislettera h

La normativa vigente prevede già l’esenzione dall’obbligo di certificazione per l’immagazzinamento e la commercializzazione di prodotti imballati ed etichettati pronti per la vendita destinati esclusivamente alla Svizzera, qualora essi non subiscano una nuova preparazione prima di essere venduti al consumatore (cfr. art. 2 cpv. 5bislett. c dell’ordinanza sull'agricoltura biologica). Questa attività comporta un rischio relativamente basso di violazione delle norme per la produzione biologica.

Allo stesso modo, le piccole imprese commerciali di vendita al dettaglio che vendono prodotti biologici non confezionati vengono esentate dall'obbligo di certificazione, a condizione che l'impresa non svolga o deleghi a terzi altre attività sottoposte all’obbligo di certificazione.

Articolo 10 capoversi 2 - 5

Il principio della produzione vegetale legata al suolo e della fornitura di elementi nutritivi alle piante principalmente attraverso l’ecosistema del suolo viene incluso esplicitamente nel capoverso 2. La produzione vegetale biologica deve avvenire su suolo vivo. Per suolo vivo si intende l’ecosistema attivo suolo con i suoi cicli di elementi nutritivi. Esso dipende in particolare dalla biodiversità del suolo con i suoi componenti organici come lombrichi, collemboli, microrganismi, radici, eccetera.

Come è stato il caso finora, la coltivazione di piante in idrocoltura non è autorizzata. L’idrocoltura viene definita esplicitamente come un metodo di coltivazione in cui le piante pongono le radici in un materiale come perlite, ghiaia o lana di roccia e sono alimentate tramite una soluzione di elementi nutritivi.

La coltivazione in vaso continua a essere autorizzata a condizione che le piante intere siano vendute in vaso al consumatore finale, ad esempio erbe aromatiche in vaso, piante ornamentali e prodotti da vivaio. Il substrato può contenere soltanto i componenti elencati nell’allegato 1 dell’ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica nonché terriccio di superfici biologiche. Onde agevolare la produzione biologica in una fase più precoce della coltivazione della produzione vegetale è consentita anche la coltivazione in contenitori di plantule o piantine per successivo trapianto.

Alcune pratiche di coltivazione che non sono legate al suolo, come la produzione di germogli da semi inumiditi nonché la produzione di cespi di cicoria per immersione in acqua, sono ancora possibili. Tuttavia, si può usare solo acqua naturale e nessuna soluzione nutritiva.

Articolo 11 capoverso 1 lettera c

L’articolo 11 stabilisce quali procedimenti sono autorizzati nella produzione vegetale biologica. Per motivi di natura storica, finora tra i procedimenti tecnici erano autorizzati soltanto quelli termici e meccanici.

Viene ora autorizzato l’impiego di metodi fisici per la difesa dei vegetali. In tal modo anche nell’agricoltura biologica potranno essere applicati metodi più moderni per la difesa dei vegetali, come ad esempio la lotta contro le malerbe e la distruzione di steli e fogliame nella coltivazione delle patate mediante la corrente elettrica oppure la lotta contro le malattie mediante raggi UV. I metodi fisici possono altresì essere combinati ottimamente con la robotica e con il riconoscimento elettronico delle immagini che nei prossimi anni compiranno notevoli progressi.

L’impiego di metodi fisici per la difesa dei vegetali corrisponde ai principi fondamentali dell’agricoltura biologica e alle aspettative in essa riposte. Dal 2022 la difesa dei vegetali con metodi fisici sarà autorizzata anche nell’UE (cfr. Regolamento (UE) 2018/848, allegato II punto 1.10.1).

Articolo 16i lettera e

In futuro nella produzione di derrate alimentari biologiche trasformate non potranno più essere impiegati ingredienti o sostanze che contengono o sono costituiti da nanomateriali ingegnerizzati.