Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 40 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 13Fedlex · Rapporto sui risultati

Numero d’incarto: BAFU-233.11-1861/3/8

2 viene chiesta dai membri dell’Alleanza climatica nonché da PS, SSES e swisscleantech. Secondo i summenzionati partecipanti nonché la MpA ed energie-wende-ja, anche il settore dei rifiuti e quello finanziario devono contribuire con misure al raggiungimento degli obiettivi di riduzione. Questi partecipanti, al pari di Coop, pvl, CI Commercio al dettaglio, Associazione dei piccoli contadini, Migros e dei Cantoni SO, TG e VD, deplorano la mancata considerazione dell’agricoltura nel progetto. Quest’ultimo aspetto è importante anche per il Cantone GR, che suggerisce di prendere in esame eventuali incentivi nel sistema dei pagamenti diretti.

I Cantoni SH e GR nonché le Accademie delle scienze fanno notare che, a causa del necessario acquisto di attestati internazionali di cui all’articolo 4 capoverso 5, il progetto non rispetta il principio di causalità, poiché in ultima analisi sarebbero i contribuenti a doversi assumere i costi. Il progetto comporterebbe quindi un notevole rischio finanziario per la Confederazione e i contribuenti (Accademie delle scienze e IPCCS). Secondo il Cantone FR, il raggiungimento degli obiettivi con l’ausilio di compensazioni all’estero pone questioni di natura economica, giuridica ed etica. Secondo il Cantone VD, l’acquisto di attestati internazionali non dovrebbe valere come alternativa alle riduzioni di emissioni. Per la Berner Bauernverband e Ökostrom Schweiz, il ricorso agli attestati internazionali è in contrasto con una politica climatica credibile e autodeterminata, e il PS lo definisce «commercio delle indulgenze». Di conseguenza, occorre stralciare il capoverso e mantenere invece invariato l’articolo 5 della vigente legge. Lo stralcio dell’articolo 4 capoverso 5 viene chiesto anche dai membri dell’Alleanza climatica nonché da SSES e UFS. Avenergy ed economiesuisse sono favorevoli all’opzione di raggiungere l’obiettivo di riduzione mediante l’acquisto di attestati internazionali, poiché a loro avviso questa norma costituisce il presupposto per poter lasciare il supplemento di compensazione massimo a cinque centesimi per litro. Anche KliK accoglie con favore la disposizione e presume che l’acquisto sarà necessario. Il IPCCS raccomanda, tra l’altro a causa del rischio di costo, di limitare l’acquisto di certificati a massimo il 20 per cento della riduzione di emissioni necessaria. Il pvl accetta questa disposizione a titolo di soluzione transitoria. Secondo il Cantone UR, mancano scenari per le ripercussioni di questi disciplinamenti sulle risorse finanziarie e di personale della Confederazione e dei Cantoni e deplora che nel progetto non vengono indicate altre fonti di finanziamento diverse dal bilancio generale della Confederazione per l’acquisto delle compensazioni all’estero necessarie per raggiungere l’obiettivo. I Cantoni BS e BL chiedono un’altra fonte di finanziamento diversa dal bilancio generale della Confederazione.

Aerosuisse, economiesuisse, Flughafen Zürich AG, Genève Aéroport, HotellerieSuisse, SIAA, FST,

SWISS ed Edelweiss chiedono di sancire in un capoverso 6 supplementare dell’articolo 4 che il Consiglio federale tiene conto, ove possibile, degli standard internazionali, in particolare di quelli dell’UE.

Articolo 5

L’articolo 5 sancisce che le riduzioni di emissioni e gli aumenti delle prestazioni dei pozzi di carbonio ottenuti possano essere computati una sola volta. Il Club Energia Svizzera e Swiss Krono AG accolgono positivamente la disposizione. Per il Cantone JU il computo unico è una condizione per la credibilità del sistema di compensazione e, pertanto, gli offerenti devono dichiarare il computo unico. Anche il Cantone VD accoglie con favore questo disciplinamento, ma si chiede come sia possibile verificare il computo unico considerati i numerosi offerenti privati e pubblici. Per Swiss Krono AG è invece importante che i progetti di compensazione esistenti abbiano la precedenza nella misura in cui i nuovi progetti di compensazione devono escludere comprovatamente il doppio conteggio con quelli esistenti e non il contrario. Le organizzazioni costruzionesvizzera, Holzbau Schweiz, Lignum e metal.suisse chiedono di integrare la disposizione con prestazioni sostitutive. Le ultime due precisano che occorre tenere conto dei cicli di vita del legno.

Articolo 6

La compensazione all’estero nel quadro di attestati internazionali viene di per sé accolta con favore dalla Zürcher Handelskammer. Per evitare che agli attestati internazionali vengano posti requisiti specifici per la svizzera, Arxada AG, Lonza AG e scienceindustries propongono una formulazione alternativa. Anche per l’USAM è importante che in Svizzera si possano computare tutti gli attestati di cui all’ar-

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