Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 40 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 14Fedlex · Rapporto sui risultati

Numero d’incarto: BAFU-233.11-1861/3/8

ticolo 6 dell’Accordo di Parigi, purché siano adempiuti i criteri qualitativi posti ai contenuti. Tra-

vail.Suisse ritiene invece che la compensazione all’estero comporti notevoli rischi e, pertanto, deve essere concessa a tempo determinato fino al 2030. Il fatto che gli attestati internazionali possono essere generati non solo con le riduzioni di emissioni, ma anche con le prestazioni dei pozzi di carbonio viene accolto positivamente da cemsuisse, Climeworks e IGEB. La MpA, invece, sostiene l’ammissione del sequestro biologico come progetti di compensazione. Climeworks fa inoltre notare che al più tardi a livello di ordinanza occorrerà definire requisiti per la permanenza delle prestazioni dei pozzi di carbonio, una priorizzazione di soluzioni a lungo termine e standard di misurazione. Il Cantone VD e CCL-Schweiz propendono inoltre per una differenziazione più chiara tra riduzioni di emissioni e aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio. Poiché la disposizione esclude il sequestro biologico all’estero come progetti attestabili, viene criticata da economiesuisse, HotellerieSuisse, Fondazione PMI Clima, FST, VSS e USVP. La Swiss Krono AG chiede invece che si applichino gli stessi requisiti per gli attestati nazionali e internazionali. Per i membri dell’Alleanza climatica, il PS e la SSES è importante che il Consiglio federale definisca requisiti anche per gli attestati sul mercato della compensazione volontaria.

Articolo 7

Le disposizioni riguardanti gli attestati nazionali sono accolte con favore dai Cantoni GL, FR, SG, AG nonché dalle organizzazioni DCPA, BoscoSvizzero, SVUT, Energia legno Svizzera e arv Baustoffrecycling. Per Arxada AG, Lonza AG e scienceindustries è importante in generale che i requisiti posti agli attestati nazionali siano armonizzati con le disposizioni internazionali. Vari partecipanti sostengono esplicitamente la considerazione del sequestro geologico (aeesuisse, cemsuisse, economiesuisse e IGEB) e biologico (aeesuisse, Biomasse Suisse, Ökostrom, Prométerre, membri dell’USC, Pozzi di carbonio legno svizzero e FSPC). Secondo il Cantone JU occorre definire già a livello di legge che i progetti riguardanti pozzi di carbonio biologici necessitano dell’iscrizione nel registro fondiario. Alcuni Cantoni sono prudenti per quanto concerne il sequestro biologico nel bosco, ragione per cui devono essere emanate disposizioni restrittive supplementari. (BE, LU, TG e JU). Holzbau Schweiz e Lignum vogliono integrare la disposizione con l’inserimento della sostituzione dei materiali fossili, inorganici e ad elevato consumo energetico con il legno. Inoltre, per garantire la neutralità tecnologica swisscleantech non vorrebbe precisare ulteriormente le prestazioni dei pozzi di carbonio, mentre il pvl e la Città di Zurigo preferiscono la definizione di «sequestro chimico, fisico o biologico» invece di «sequestro geologico e biologico». Sulla stessa scia, l’USAM non vuole che si menzionino «Bosco, suolo e prodotti del legno» come precisazioni e anche costruzionesvizzera e metal.suisse ritengono il livello legislativo inidoneo per le questioni di dettaglio e chiedono di generalizzare la disposizione trasformandola da «prodotti del legno» a «prodotti». Per contro, arv Baustoffrecycling aggiunge all’elenco «prodotti in calcestruzzo».

Per quanto concerne il sequestro biologico, il Cantone BE chiede inoltre che a livello di ordinanza si tenga conto che la sua applicazione su grandi superfici in agricoltura non é ancora matura. Anche i membri dell’USC chiedono di tenere conto dei complessi processi biologici. A causa della concorrenza con il mercato della compensazione volontaria, Prométerre reputa particolarmente importante accelerare i processi per l’attestazione dei progetti.

Il Cantone LU valuta in modo critico il fatto che il capoverso 2 dell’articolo 7 venga abrogato senza una motivazione sufficiente.

Articolo 8

I Cantoni ZH, FR e VD chiedono che per quanto riguarda l’adattamento ai cambiamenti climatici, la Confederazione debba collaborare con i Cantoni (cpv. 2) per l’elaborazione e il reperimento delle necessarie basi.

14/40 BAFU-D-648A3401/1468