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Consultazione 2021/124: Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE - 2a fase · 2 pagine
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742.161 Ordinanza concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (OIET)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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L'ordinanza del 17 dicembre 20142 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 15a capoversi 1 e 5, 15b capoverso 6, 15c e 95
della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie (Lferr);
visto l'articolo 14 capoverso 3 della legge del 25 settembre 20154 sul trasporto di merci;
visto l’articolo 5 capoverso 2 della legge federale del 23 settembre 19535 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera;
visti gli articoli 25 capoversi 1 e 5, 26 capoverso 6 e 26a capoverso 1
della legge federale del 21 dicembre 19486 sulla navigazione aerea (LNA);
in esecuzione del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19997 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo;
e in esecuzione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù dell’allegato 1 all’Accordo del 21 giugno 19998 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia,