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Consultazione 2021/124: Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE - 2a fase · 2 pagine
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Art. 20 cpv. 1 e 1bis
1
Il SISI esamina gli eventi imprevisti per i quali vi è l'obbligo di notifica al servizio notifiche, purché l'inchiesta abbia quale scopo la prevenzione di ulteriori eventi imprevisti.
1bisDecide, immediatamente e in ogni caso entro due mesi dalla ricezione della notifica concernente l'evento imprevisto, se aprire l'inchiesta, purché le informazioni necessarie a questo scopo siano disponibili.
Art. 43 cpv. 3
3L'informazione alle autorità e organizzazioni estere competenti si basa sul diritto internazionale ferroviario e della navigazione aerea e marittima.
Art. 47 cpv. 4bis
4bisIl coinvolgimento delle autorità e organizzazioni estere competenti affinché esprimano il proprio parere si basa sul diritto internazionale ferroviario e della navigazione aerea e marittima.
Art. 48 cpv. 1bis
1bisIl SISI rivolge raccomandazioni di sicurezza ad autorità estere conformemente al diritto internazionale ferroviario e della navigazione aerea e marittima.
Art. 52 cpv. 4
4Se è concesso un secondo termine, l'ufficio d'inchiesta decide se pubblicare, all'anniversario dell'evento imprevisto, un rapporto sullo stato dei lavori che espone i progressi dell'inchiesta e gli eventuali problemi di sicurezza. A tal fine tiene conto delle prescrizioni determinanti del diritto internazionale ferroviario e della navigazione aerea e marittima, nonché della portata dell'evento imprevisto.
II
La presente ordinanza entra in vigore il xx mese 20XX.