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Consultazione 2021/124: Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE - 2a fase · 11 pagine

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742.141.1 Ordinanza sulla costruzione e l’esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 23 novembre 19831 sulle ferrovie è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 4.» è sostituito con «Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 2.».

Art. 2a lett. a

L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) esamina gli aspetti rilevanti per la sicurezza secondo l’articolo 17c Lferr in funzione dei rischi:

a. sulla base di attestati di conformità (art. 15k e 15l), rapporti di perizia (art. 6 cpv. 3, 5l cpv. 3 e 15m) o rapporti di valutazione sulla sicurezza (art. 8c cpv. 2); o

Art. 5a cpv. 3

3L'UFT informa il gestore dell'infrastruttura entro un mese riguardo alla completezza della domanda di rilascio, di modifica o di rinnovo. Decide in merito alla domanda entro quattro mesi dalla ricezione della documentazione completa.

Art. 5b, rubrica, e cpv. 3

Certificato di sicurezza dell'UFT

3L'UFT informa l'impresa di trasporto ferroviario entro un mese riguardo alla completezza della domanda di rilascio, di modifica o di rinnovo. Decide in merito alla domanda entro quattro mesi dalla ricezione della documentazione completa.

1 RS 742.141.1