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Consultazione 2021/124: Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE - 2a fase · 11 pagine
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742.141.1 Ordinanza sulla costruzione e l’esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 23 novembre 19831 sulle ferrovie è modificata come segue:
Sostituzione di un'espressione
In tutta l'ordinanza «Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 4.» è sostituito con «Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 2.».
Art. 2a lett. a
L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) esamina gli aspetti rilevanti per la sicurezza secondo l’articolo 17c Lferr in funzione dei rischi:
a. sulla base di attestati di conformità (art. 15k e 15l), rapporti di perizia (art. 6 cpv. 3, 5l cpv. 3 e 15m) o rapporti di valutazione sulla sicurezza (art. 8c cpv. 2); o
Art. 5a cpv. 3
3L'UFT informa il gestore dell'infrastruttura entro un mese riguardo alla completezza della domanda di rilascio, di modifica o di rinnovo. Decide in merito alla domanda entro quattro mesi dalla ricezione della documentazione completa.
Art. 5b, rubrica, e cpv. 3
Certificato di sicurezza dell'UFT
3L'UFT informa l'impresa di trasporto ferroviario entro un mese riguardo alla completezza della domanda di rilascio, di modifica o di rinnovo. Decide in merito alla domanda entro quattro mesi dalla ricezione della documentazione completa.