Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/124: Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE - 2a fase · 2 pagine
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Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Verkehr BAV
Commento agli articoli dell'ordinanza concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti
Stato 8 novembre 2021
Art. 20 cpv. 1
In questo capoverso si mette in chiaro che un'inchiesta non è necessaria se non è idonea a prevenire ulteriori eventi imprevisti.
Art. 20 cpv. 1bis
Secondo l'articolo 22 paragrafo 3 della direttiva (UE) 2016/7981 si deve decidere entro due mesi se avviare un'indagine. Al fine di monitorare e accertare l'equivalenza giuridica è opportuno stabilire questo termine anche nell'OIET. Va comunque precisato che devono essere disponibili le informazioni necessarie per poter decidere.
Gli articoli 12 e 15 OIET assicurano che le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura procedano immediatamente alla notifica e forniscano tutte le informazioni necessarie. Un complemento relativo alla notifica da parte delle autorità preposte alla sicurezza non è necessario. Tutti gli eventi imprevisti rilevanti devono essere notificati al Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI), direttamente – o tramite il servizio notifiche – e immediatamente.
Art. 47 cpv. 4bis
Questo capoverso attua l'articolo 23 paragrafo 3 della direttiva (UE) 2016/798.
Dal momento che nell'ambito del pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario l'ERA ottiene compiti di vigilanza paragonabili a quelli dell'UFT (normativa, autorizzazioni, in parte sorveglianza), è
opportuno informarla o coinvolgerla affinché esprima il proprio parere quanto meno nei casi che la riguardano (certificati di sicurezza, autorizzazioni di veicoli, normativa). L'articolo 47 capoverso 4bisne garantisce l'informazione o il coinvolgimento laddove previsto dal diritto internazionale (Accordo sui trasporti terrestri2 (ATT)). Il SISI può provvedere di spontanea volontà a informare o coinvolgere l'ERA. Nel caso di eventi imprevisti concernenti la navigazione aerea già attualmente l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) viene debitamente coinvolta.
Art. 48 cpv. 1bis
Questo capoverso attua l'articolo 26 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2016/798.
L'OIET prevede che il SISI formuli raccomandazioni di sicurezza all'attenzione dell'autorità di
vigilanza. L'integrazione consente al SISI di rivolgere raccomandazioni anche ad autorità estere, ERA inclusa, laddove previsto dal diritto internazionale (ATT).
È così introdotta nel settore ferroviario la stessa regolamentazione già applicata in quello aereo da quando nell'Accordo sul trasporto aereo è stato recepito il regolamento n. 996/2010/UE3.
1Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione), nella versione vincolante per la Svizzera secondo l'allegato 1 numero 4 dell'Accordo del 21 giugno 1999 (RS 0.740.72) sui trasporti terrestri.
2RS 0.740.72
3Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l'allegato dell'Accordo del 21 giugno 1999 sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68)