Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/124: Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE - 2a fase · 2 pagine

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Aktenzeichen: / BAV-511.1-00001/00017/00003/00032/00002/00001

Art. 52 cpv. 4

Questo capoverso attua l'articolo 24 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2016/798. Nell'OIET è stabilito il termine di 12 mesi. Gli elementi prescritti dalla direttiva riguardo alla struttura del rapporto sono disciplinati dall'articolo 47 capoverso 2 OIET, che impone segnatamente di descrivere dinamica,

cause e circostanze dell'evento imprevisto. Poiché attualmente l'OIET non prevede alcun obbligo di pubblicare un rapporto intermedio se viene concesso un secondo termine, si deve integrare l'articolo

52. Al fine di evitare confusioni, non si usa l'espressione «relazione intermedia» di cui alla direttiva bensì «rapporto sullo stato dei lavori». Vista la disposizione dell'ordinanza sullo scopo, un tale rapporto deve essere pubblicato soltanto laddove tassativamente richiesto da una norma

internazionale o se la portata dell'evento imprevisto fa supporre che vi sia un notevole interesse pubblico alla determinazione delle cause.

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