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Consultazione 2021/126: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2022 · 16 pagine

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Ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti

fitosanitari nell’economia forestale «%ASFF_YYYY_ID»

teorica, agli organi d’esame viene fornita una nuova serie di esercizi selezionati a partire dal catalogo da parte del Registro autorizzazioni speciali PF.

4Per gli esami pratici, gli organi incaricati degli esami hanno a disposizione il catalogo con tutti gli esercizi e i criteri di valutazione degli esami pratici. Gli esaminatori scelgono in modo casuale due esercizi per candidato conformemente alla tabella del numero 3.3.

3.5 Esaminatori

1L’esame pratico è valutato da almeno due esaminatori che stabiliscono la nota in comune.

2Gli esami teorici sono valutati da un esaminatore conformemente ai criteri di valutazione. Nei casi limite, le prove devono essere valutate da un secondo esaminatore.

3I parenti stretti dei candidati o i loro superiori gerarchici attuali o passati si astengono dal ricoprire il ruolo di esaminatori negli esami.

3.6 Valutazione

1Gli esami vengono valutati con una nota da 6 a 1. Sono considerati sufficienti se ricevono una nota di almeno 4,0. Vengono utilizzate esclusivamente note intere o mezze note.

2L’esame è considerato superato se le due note corrispondenti alla parte teorica e pratica sono pari o superiori a 4,0.

3In caso di mancato superamento di una delle parti dell’esame, soltanto tale parte dovrà essere sostenuta nuovamente.

3.7 Esclusione

1L’organo incaricato degli esami esclude dall’esame i candidati che, durante una o più prove, utilizzano mezzi non ammessi o che tentano di ingannare gli esaminatori.

2Tale caso è assimilato al mancato superamento dell’esame.

3.8 Rilascio dell’autorizzazione speciale

Le persone che superano l’esame ricevono un’autorizzazione speciale.

4 Diritto di consultare i fascicoli

1La persona esaminata che non ha superato l’esame può consultare la valutazione delle prove presso l’organo incaricato degli esami, entro i venti giorni successivi alla notifica della decisione.

2L’organo incaricato degli esami stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto delle disponibilità della persona interessata.