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Consultazione 2021/126: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2022 · 16 pagine
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Ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti
fitosanitari nell’economia forestale «%ASFF_YYYY_ID»
b. fornisce consulenza all’UFAM per l’aggiornamento degli allegati, se del caso;
c. propone un catalogo di esercizi per gli esami secondo l’allegato 2 numero 3.3;
d. coordina gli esami;
e. ogni otto anni determina quali degli obiettivi menzionati nell’allegato 1 numero 2 devono essere insegnati nel corso della formazione continua con argomenti facoltativi secondo l’allegato 3.
Art. 7 Organi incaricati degli esami
Gli incaricati degli esami hanno i seguenti compiti e le seguenti competenze:
a. fanno sostenere gli esami secondo l’allegato 2;
b. offrono corsi di preparazione agli esami, di concerto con la commissione d’esame;
c. designano gli esaminatori e li formano per svolgere i loro compiti;
d. conservano le prove d’esame per almeno otto anni.
Art. 8 Organi incaricati della formazione continua
1Se un organo di formazione intende proporre formazioni secondo l’articolo 10 ORRPChim, è tenuto a presentare preventivamente all’UFAM una domanda scritta di riconoscimento. Un organo sarà riconosciuto se soddisfa le condizioni seguenti:
a. non persegue alcun interesse particolare legato alla vendita o alla promozione dei prodotti fitosanitari;
b. è una persona giuridica con sede in Svizzera;
c. propone formazione continua in presenza e aperta alle stesse condizioni a tutte le persone interessate;
d. propone formazione continua secondo l’allegato 3;
e. ha accesso a un’infrastruttura e a strumenti d’insegnamento adeguati e ricorre a soggetti che possiedono le qualifiche didattiche e specifiche appropriate.
2Gli organi che dispongono di un sistema di assicurazione della qualità nell’ambito della formazione e gli organi cantonali o federali che offrono formazione continua devono notificarsi all’UFAM secondo quanto prescritto nell’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza Registro autorizzazioni speciali PF e sono esentati dal presentare le prove delle condizioni richieste al capoverso 1.
3Gli organi incaricati della formazione continua hanno i seguenti compiti e le seguenti competenze:
a. garantiscono un’organizzazione e un insegnamento impeccabili;
b. informano immediatamente l’UFAM se una delle condizioni indicate al capoverso 1 non è più soddisfatta;