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Consultazione 2021/126: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2022 · 16 pagine

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Ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti

fitosanitari nell’economia forestale «%ASFF_YYYY_ID»

c. propongono formazione continua su argomenti obbligatori;

d. tengono aggiornato il programma della formazione continua e comunicano le offerte di formazione continua secondo l’allegato 3;

e. eseguono un controllo delle presenze e indicano nel Registro autorizzazioni speciali PF le informazioni sulla formazione continua seguite da ciascun partecipante entro i trenta giorni lavorativi successivi alla formazione.

Art. 9 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali

1Nella commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali sono rappresentati da un delegato le seguenti organizzazioni e i seguenti servizi amministrativi:

a. l’UFAM;

b. l’Ufficio federale della sanità pubblica;

c. l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;

d. la Segreteria di Stato dell’economia;

e. la Cassa nazionale svizzera di assicurazione in caso d’incidenti (Suva);

f. la Conferenza degli ispettori forestali cantonali (CIC).

2L’UFAM presiede la commissione.

3La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali fornisce consulenza all’UFAM per le questioni concernenti l’esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 4: Emolumenti

Art. 10

1Gli emolumenti riscossi per gli esami sono fissati nell’allegato 2 numero 2.4, gli emolumenti riscossi per la formazione continua sono fissati nell’allegato 3 numero 6.

2Gli emolumenti prelevati dall’UFAM nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza sono fissati secondo l’ordinanza del 18 maggio 2005 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.4

3Il permesso viene rilasciato o rinnovato solo dopo il pagamento dell’emolumento.

4 RS 813.153.1