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Consultazione 2021/126: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2022 · 16 pagine
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Ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti
fitosanitari nell’economia forestale «%ASFF_YYYY_ID»
c. propongono formazione continua su argomenti obbligatori;
d. tengono aggiornato il programma della formazione continua e comunicano le offerte di formazione continua secondo l’allegato 3;
e. eseguono un controllo delle presenze e indicano nel Registro autorizzazioni speciali PF le informazioni sulla formazione continua seguite da ciascun partecipante entro i trenta giorni lavorativi successivi alla formazione.
Art. 9 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali
1Nella commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali sono rappresentati da un delegato le seguenti organizzazioni e i seguenti servizi amministrativi:
a. l’UFAM;
b. l’Ufficio federale della sanità pubblica;
c. l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;
d. la Segreteria di Stato dell’economia;
e. la Cassa nazionale svizzera di assicurazione in caso d’incidenti (Suva);
f. la Conferenza degli ispettori forestali cantonali (CIC).
2L’UFAM presiede la commissione.
3La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali fornisce consulenza all’UFAM per le questioni concernenti l’esecuzione della presente ordinanza.
Sezione 4: Emolumenti
Art. 10
1Gli emolumenti riscossi per gli esami sono fissati nell’allegato 2 numero 2.4, gli emolumenti riscossi per la formazione continua sono fissati nell’allegato 3 numero 6.
2Gli emolumenti prelevati dall’UFAM nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza sono fissati secondo l’ordinanza del 18 maggio 2005 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.4
3Il permesso viene rilasciato o rinnovato solo dopo il pagamento dell’emolumento.