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Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine
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Art. 19 Notifica di violazioni della sicurezza dei dati
1 In caso di violazione della sicurezza dei dati, il titolare del trattamento notifica all’IFPDT:
a. il tipo di violazione;
b. se possibile, il momento e la durata;
c. se possibile le categorie e il numero approssimativo dei dati personali interessati;
d. se possibile, le categorie e il numero approssimativo delle persone interessate;
e. le conseguenze, compresi eventuali rischi, per le persone interessate;
f. le misure adottate o previste per eliminare il difetto o alleviarne le conseguenze;
g. i nomi e i dati di una persona di contatto.
2 Se non è in grado di mettere a disposizione dell’IFPDT le informazioni di cui al capoverso 1 al momento della scoperta della violazione della sicurezza dei dati, il titolare del trattamento può fornire queste informazioni gradualmente senza ulteriori indugi ingiustificati.
3 Il titolare del trattamento comunica alla persona interessata in una lingua semplice e comprensibile almeno le informazioni di cui al capoverso 1 lettere a, e, f e g.
4 Se il titolare è un organo federale, la notifica all’IFPDT è effettuata tramite il consulente per la protezione dei dati.
5 Il titolare documenta le violazioni. La documentazione contiene tutti i fatti legati agli eventi, le loro conseguenze e i provvedimenti adottati. Deve essere conservata per almeno tre anni dalla notifica secondo il capoverso 1.
Capitolo 3: Diritti della persona interessata
Sezione 1: Diritto d’accesso
Art. 20 Modalità
1 La domanda d’informazioni è presentata per scritto. Se il titolare del trattamento è d’accordo, la domanda può anche essere presentata in forma orale.
2 Di norma le informazioni sono fornite per scritto. D’intesa con il titolare del trattamento o su proposta di quest’ultimo, la persona interessata può consultare i suoi dati anche sul posto. Le informazioni possono essere fornite anche in forma orale se la persona interessata vi ha consentito.
3 Le informazioni devono essere comprensibili per la persona interessata.
4 Il titolare del trattamento adotta le misure adeguate per garantire l’identificazione della persona interessata e proteggere i dati personali di quest’ultima dall’accesso di terzi non autorizzati in occasione della fornitura delle informazioni. La persona interessata deve collaborare alla propria identificazione.