Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati
1 Presentazione del progetto
1.1 Contesto
In seguito alla valutazione della legge federale del 19 giugno 19921 sulla protezione dei dati (LPD) e in considerazione degli sviluppi tecnologici e dell’evoluzione del diritto europeo, il Consiglio federale ha deciso di rivedere una parte della legislazione federale in materia di protezione dei dati. Il 15 settembre 2017 ha quindi adottato il messaggio concernente la legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati2. Il progetto di legge comprende da una parte una revisione totale della LPD (P-LPD) e dall’altra una revisione parziale di altre leggi federali, al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/6803. Il Parlamento ha diviso in due tappe il progetto del Consiglio federale. La prima tappa attua la direttiva (UE) 2016/680 riguardante la protezione dei dati in materia penale. La legge federale del 28 settembre 20184 sulla
protezione dei dati personali nell’ambito dell’applicazione dell’acquis di Schengen in materia penale (Legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen, LPDS) è entrata in vigore il 1° marzo 2019. In una seconda tappa il Parlamento ha dibattuto la nuova legge sulla
protezione dei dati (nLPD), adottata il 25 settembre 20205.
1.2 Presentazione della nLPD
La nLPD disciplina il trattamento dei dati personali riguardanti le persone fisiche effettuato da persone private o da organi federali (art. 2 cpv. 1). Non si applica tuttavia al trattamento di dati personali da parte di persone fisiche per uso esclusivamente personale (art. 2 cpv. 2 lett. a). La nLPD prevede inoltre un’eccezione per il trattamento di dati da parte delle Camere federali e delle commissioni parlamentari nel quadro delle loro deliberazioni (art. 2 cpv. 2 lett. b), nonché da parte dei beneficiari istituzionali che godono dell’immunità di giurisdizione (art. 2 cpv. 2 lett. c). Il trattamento di dati personali e i diritti delle persone interessate nei procedimenti giudiziari e nei procedimenti secondo gli ordinamenti procedurali federali sono retti dal diritto processuale applicabile. La nLPD si applica invece alle procedure
amministrative di primo grado (art. 2 cpv. 3). I registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato, in particolare l’accesso a tali registri e i diritti delle persone interessate, sono retti dalle disposizioni speciali del diritto federale applicabile (art. 2 cpv. 4). Il Parlamento ha aggiunto un articolo sul campo d’applicazione territoriale della nLPD. Esso precisa che la legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano
all’estero. Vi è segnatamente un rimando alla legge federale del 18 dicembre 19876 sul diritto internazionale privato (LDIP). Infine l’articolo 4 stabilisce il ruolo dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).
Il secondo capitolo contiene disposizioni generali sul trattamento di dati personali.
L’articolo 5 contiene diverse definizioni. Occorre segnatamente rilevare che la nuova legge sostituisce l’espressione «detentore di una collezione di dati» con «titolare del trattamento»
1 RS 235.1
2FF 2017 5939
3Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, GU L 119 del 4.5.2016,
pag. 89.
4 RS 235.3
5 FF 2020 6695
6 RS 291