Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine
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Compendio
In risposta alla mozione 18.3383, l'avamprogetto intende introdurre l’istituto giuri-
dico del trust nel Codice delle obbligazioni apportando le necessarie modifiche agli altri testi legislativi e a livello di trattamento fiscale. L’obiettivo è duplice: offrire ai residenti e alle imprese in Svizzera uno strumento giuridico flessibile, affidabile e appropriato per la detenzione del proprio patrimonio e creare nuove opportunità di affari per la piazza finanziaria.
Contesto
A tutt’oggi la Svizzera non dispone di un diritto dei trust propriamente detto. I trust stranieri sono invece largamente diffusi, costituiscono una realtà giuridica ed economica e sono pienamente riconosciuti in Svizzera dall’entrata in vigore, nel 2007, della Convenzione dell’Aia sui trust.
Dal 2016, il Parlamento ha adottato tre interventi, tutti che chiedevano sostanzialmente l’introduzione di un «trust svizzero». La più recente, la mozione della CAG-S 18.3383 Introduzione del trust nell’ordinamento giuridico svizzero, è attuata dal presente rapporto. Anche se si tratta anzitutto di un istituto giuridico dei Paesi di common law, le sue radici affondano nel diritto romano e molti Paesi, a tradizione civilistica, hanno introdotto nel corso degli anni strumenti analoghi (fiducie, Treuhand) nei loro ordinamenti nazionali. Integrando il trust nel proprio ordinamento giuridico, la Svizzera segue la tendenza a livello europeo e internazionale.
Nella stesura del presente avamprogetto, l’Amministrazione è stata affiancata da due gruppi di lavoro composti da specialisti interni ed esterni; uno specializzato in diritto civile e l’altro in diritto fiscale. Il disciplinamento è stato sottoposto a un’analisi d’impatto della regolamentazione per verificare le conseguenze economiche dell’introduzione di un trust svizzero. Il rapporto d’analisi, pubblicato nel 2019, ha riscontrato lacune normative (più propriamente un fallimento della normativa) che si traducono nella necessità di uno strumento pratico di pianificazione patrimoniale. Il trust svizzero permetterebbe di soddisfare tale necessità, creando così nuove opportunità di affari e aprendo ulteriori possibilità alla piazza economica.
Contenuto del progetto
L’avamprogetto prevede di introdurre il nuovo istituto giuridico del trust nel CO. Lo strumento proposto presenta le caratteristiche essenziali di un trust di diritto anglosassone e corrisponde alla definizione della Convenzione dell’Aia. Costituisce dunque un’alternativa concreta per le persone, fisiche e giuridiche, che non vogliono, o non possono, ricorrere a un istituto giuridico straniero o a un altro istituto del diritto svizzero. Inoltre, la proposta non è ricalcato sul modello di un diritto straniero, ma si fonda su regole e principi già noti nel diritto svizzero, il che garantisce un alto livello di certezza del diritto.
Il quadro giuridico proposto rispetta le restrizioni del diritto di disporre previste dal vigente diritto matrimoniale e successorio nonché da altre disposizioni; inoltre garantisce che il disponente non possa cedere i suoi beni a discapito di terzi. Infine, è sufficientemente flessibile da permettere l’impiego del trust per diversi fini e in vari