Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine
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contesti: in un contesto privato o commerciale, per fini di pianificazione patrimoniale, successoria, a scopo di garanzia, di detenzione di attivi, ecc. L’avamprogetto esclude esplicitamente solo la costituzione di trust per finalità benefiche e di altri purpose trust (trust di scopo) per non fare concorrenza alla fondazione, forma giuridica che gode di un’ottima reputazione e sembra soddisfare le esigenze dei vari attori in questo settore. In un secondo momento si potranno eventualmente prendere in considerazione modifiche del diritto delle fondazioni, e in particolare di quello delle fondazioni di famiglia, al fine di raggiungere scopi simili a quelli di un trust, il Consiglio federale si mostra aperto a tale idea. Inoltre, l’avamprogetto fissa la durata massima del trust a 100 anni. Le restrizioni concernenti lo scopo e la durata corrispondono a quanto tradizionalmente previsto nei Paesi di common law.
Poiché il trust svizzero potrà essere impiegato anche all’estero, è importante che sia compatibile con le regole in materia di trasparenza degli standard internazionali. La proposta tiene pertanto conto anche degli impegni della Svizzera sia in materia di lotta al riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo sia in ambito di trasparenza fiscale. Prevede una serie di disposizioni che garantiscono la totale conformità con i requisiti del GAFI, il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale, e del Forum globale (forum sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in questioni fiscali) riguardanti principalmente gli obblighi del trustee di identificare e verificare gli aventi economicamente diritto. Nella misura in cui la normativa contro il riciclaggio di denaro in vigore in Svizzera limita adeguatamente il rischio che un trust sia utilizzato a fini abusivi, tale rischio non sarà aumentato dalla possibilità di costituire un trust di diritto svizzero.
L’introduzione del trust nel diritto svizzero offre l’opportunità di disciplinare esplicitamente i nuovi rapporti giuridici anche nelle leggi fiscali. Attualmente l’imposizione dei rapporti di trust si basa sui principi generali del diritto fiscale e su due circolari. Le norme di diritto fiscale proposte mantengono la prassi vigente che consiste nell’attribuire i redditi da trust al disponente nel caso di un trust revocabile, e ai beneficiari aventi diritto a prestazioni in caso di trust irrevocabili (Irrevocable Fixed Interest Trusts). Queste disposizioni sono in linea con l’imposizione secondo la capacità economica e la loro codificazione soddisfa il principio della legalità. Nel caso dell’irrevocable discretionary trust, le disposizioni proposte attribuiscono i redditi e il patrimonio al trust che viene considerato, alla stregua di una fondazione, come soggetto fiscale indipendente, a condizione che almeno uno dei beneficiari risieda in Svizzera. L’assoggettamento non si estende alle quote dei beneficiari residenti all’estero; in questo caso si tratta di determinare le modalità per stabilire l’importo di tali quote. Se, in base alla convenzione di doppia imposizione applicabile, il trust ha sede all’estero, la Svizzera non può tassarlo. In questi casi, i redditi e il patrimonio del trust sono attribuiti al disponente (regola sussidiaria). Per quanto riguarda l’imposizione in Svizzera di trust amministrati all’estero i cui beneficiari si trovano nel nostro Paese, l’avamprogetto prevede la responsabilità solidale del disponente e dei beneficiari in Svizzera per l’imposta del trust. Per le disposizioni patrimoniali già in atto, è prevista una normativa transitoria (grandfathering) basata sul principio della buona fede. La presente proposta tiene il più possibile conto delle esigenze pratiche, degli interessi economici e fiscali, come anche delle preoccupazioni della dottrina.