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Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 104 pagine
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Ordinanza sul casellario giudiziale
Art. 51 Verifica della disponibilità di estratti di un casellario giudiziale
estero
(art. 49 cpv. 2 LCaGi)
1Al momento dell’iscrizione di una richiesta ai sensi dell’articolo 49 capoverso 1 LCaGi, le autorità collegate in linea a VOSTRA possono verificare se per il loro tipo di autorità e per lo scopo perseguito, in base alle precedenti esperienze pratiche, dallo Stato desiderato
a. sono disponibili estratti del casellario giudiziale estero;
b. non sono ancora mai stati richiesti estratti del casellario giudiziale estero, per cui si deve prevedere un periodo di tempo più lungo per il trattamento delle richieste;
c. non vengono consegnati estratti del casellario giudiziale estero.
2Per le richieste secondo il capoverso 1 lettera c è previsto un periodo di attesa di tre anni dall’ultima richiesta allo Stato interessato, durante il quale non può essere iscritta una nuova richiesta secondo l’articolo 49 capoverso 1 LCaGi.
Sezione 3: Diritto di consultazione dei privati
Art. 52 Richieste di estratti per privati ed estratti specifici per privati
(art. 54 e 55 LCaGi)
1Gli estratti per privati e gli estratti specifici per privati possono essere richiesti in linea direttamente presso il Servizio del casellario giudiziale oppure allo sportello clienti di un fornitore terzo selezionato operante in tutta la Svizzera.
2La prova dell’identità di cui all’articolo 54 capoverso 3 LCaGi deve essere fornita per mezzo di uno dei seguenti documenti d’identità ufficiali: passaporto, carta d’identità o carta di soggiorno per stranieri. Nella procedura di richiesta in linea si accetta anche un’identità elettronica riconosciuta (Ie) o la copia di un documento d’identità.
3Se una persona non dispone dei documenti necessari secondo il capoverso 2, può richiedere lo stesso un estratto per privati o un estratto specifico per privati in linea, se la pertinente autorità competente in materia di migrazione conferma sul modulo di richiesta da presentare che:
a. l’estratto è necessario per fornire informazioni a un’autorità;
b. i dati identificativi della persona indicati nel modulo di richiesta provengono dal sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC);
c. il numero SIMIC indicato appartiene alla persona interessata.
4Se a richiedere l’estratto è una terza persona, i documenti che provano il potere di rappresentanza secondo l’articolo 54 capoverso 3 LCaGi non devono risalire a più di sei mesi prima.