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Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 104 pagine
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Ordinanza sul casellario giudiziale
Art. 14 cpv. 1 lett. c
2L’istanza deve contenere tutte le informazioni utili, ma almeno i dati seguenti:
c. generalità e formazione del direttore e dei collaboratori;
Art. 15 cpv. 2
2Prima di rilasciare l’autorizzazione, l’autorità esamina in modo adeguato, in particolare con sopralluoghi, colloqui, informandosi e, se necessario, facendo ricorso a periti, se siano adempiute le premesse. Per verificare la buona reputazione del direttore e di tutti i collaboratori ottiene un estratto 2 per autorità del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.
Art. 17, rubrica e cpv. 3
Tenuta delle liste
3La direzione o l’organismo da cui dipende l’istituto deve consegnare annualmente all’autorità di vigilanza una lista contenente le generalità del direttore e dei collaboratori.
Art. 18 cpv. 1 e 4
1Il direttore e, se del caso, l’organismo da cui dipende l’istituto, devono comunicare tempestivamente all’autorità previste modificazioni rilevanti dell’organizzazione, delle attrezzature o dell’attività dell’istituto, soprattutto l’assunzione di nuovi collaboratori nonché l’ampliamento, il trasferimento o la chiusura dell’esercizio.
4Per verificare la buona reputazione dei nuovi dipendenti, l’autorità ottiene un estratto 2 per autorità.
Art. 19 cpv. 4
4L’autorità verifica annualmente la buona reputazione delle persone elencate nella lista consegnata dall’istituto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 3 e ottiene a tal fine un estratto 2 per autorità del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.
Art. 20b cpv. 1 lett. b e c nonché 3
1La comunicazione dei fornitori deve contenere almeno i seguenti dati e documenti giustificativi:
b. generalità delle persone preposte alla gestione e generalità e qualifiche professionali delle persone incaricate di offrire servizi;
c. abrogata
3Per verificare la buona reputazione delle persone preposte alla gestione e delle persone incaricate di offrire servizi, alla ricezione della comunicazione, l’autorità ottiene un estratto 2 per autorità del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.
Art. 20c cpv. 2 lett. b e 3
2Devono essere comunicati in particolare: