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Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 7 pagine
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Codice civile svizzero «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 368 cpv. 1
1Se gli interessi del mandante sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l’autorità di protezione degli adulti prende le misure necessarie, d’ufficio o su avviso di una persona vicina.
Titolo prima dell’art. 374
Capo secondo: Delle misure applicabili per legge alle persone incapaci di discernimento
Sezione prima: Diritto legale di rappresentanza
Art. 374
A. Condizioni ed1 Il coniuge o partner registrato o convivente di fatto che vive in estensione del
diritto di comunione domestica con una persona che diviene incapace di rappresentanza discernimento o le presta di persona regolare assistenza ha per legge un
diritto di rappresentanza se non sussiste un mandato precauzionale né una corrispondente curatela.
2Il diritto di rappresentanza comprende:
1. tutti gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento;
2. l’amministrazione del reddito e dei rimanenti beni, fatti salvi gli atti di cui all’articolo 396 capoverso 3 del Codice delle obbligazioni3; e
3. il potere di aprire e sbrigare la corrispondenza.
3Per gli atti giuridici non compresi in questo diritto di rappresentanza, il rappresentante deve ottenere il consenso dell’autorità di protezione degli adulti.
Art. 376
C. Intervento1 Se gli interessi della persona incapace di discernimento sono esposti dell’autorità di
protezione degli a pericolo o non sono più salvaguardati, l’autorità di protezione degli adulti adulti adotta le misure necessarie, d’ufficio o su avviso di una persona
vicina.
2Può in particolare decidere sul diritto di rappresentanza del rappresentante legale e se del caso:
1. consegnargli un documento che attesta i suoi poteri di rappresentanza;
3 RS 220